Separazione consensuale e gratuito patrocinio

Separazione consensuale e gratuito patrocinio

Il gratuito patrocinio è previsto solo in caso di separazione giudiziale oppure può essere richiesto anche in caso di separazione consensuale?

A chi spetta il gratuito patrocinio

Il gratuito patrocinio spetta a chi non superi un imponibile Irpef di € 11.493,82. La possibilità di difendersi a spese dello Stato si concede però considerando il reddito familiare e non solo il reddito personale. Il reddito dei congiunti conviventi, quindi, si somma e complessivamente non deve superare la soglia indicata.

Fa eccezione la procedura di separazione giudiziale. Nel caso di separazione giudiziale dei coniugi, infatti, esiste un conflitto personale che fa ritenere inopportuno procedere al cumulo dei redditi. Ne deriva che ai fini della concessione del gratuito patrocinio si considera solo l’Irpef del richiedente.

Ma questo principio vale anche in caso di separazione consensuale? Se vuoi leggerlo, ne avevamo parlato anche in questo articolo che riporta la tendenza del 2020

Separazione consensuale e gratuito patrocinio

Nella separazione consensuale si dovrebbe cumulare l’Irpef fra i congiunti, considerando che non esiste una vera conflittualità. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che anche nella separazione consensuale si deve evitare il cumulo dei redditi dei ricorrenti. Secondo la Cassazione, infatti, anche alla base di una separazione consensuale esiste un conflitto fra i coniugi.

Il successivo accordo rappresenta la pacifica soluzione del conflitto ma non attesta che non esistano interessi confliggenti. In effetti, un accordo interviene quando le posizioni delle parti sono opposte e rispondono a interessi diversi. L’accordo infatti rappresenta l’incontro di volontà contrapposte e non l’inesistenza di una contrapposizione.

Sulla base di questa considerazione, la Cassazione ha ammesso che anche nei casi di separazione consensuale, entrambi i coniugi possano fare disgiunta richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Dovremmo inoltre considerare che l’impossibilità di accedere a una difesa tecnica potrebbe indurre il coniuge economicamente debole ad accettare le condizioni dell’altro, con compromissione degli interessi persino dei figli minori ove queste condizioni siano particolarmente svantaggiose (es. in materia di mantenimento della prole).

 

Separarsi e divorziare a Roma Avvocato diritto di famiglia Roma

Avv. P. Rinaldi, Cassazionista, esperto in diritto di Famiglia

 

 

 

 

 

 

 

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Avv. Piergiorgio Rinaldi
Avv. Piergiorgio Rinaldi
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