LA VIOLENZA ASSISTITA

violenza assistita indiretta

COSA E’ LA VIOLENZA ASSISTITA?

| a cura dell’Avv. Giampaolo Leggieri |

 

Assistere all’aggressività è violenza indiretta

Nella convivenza familiare, costringere i figli minori a vivere in un clima di violenza, paura e continua tensione, spettatori passivi di continui litigi e ripetuti episodi di aggressività fisica e psicologica, integra il delitto di maltrattamenti.

La tutela penale presidia, da comportamenti vessatori e violenti, l’obbligo di assistenza familiare e l’incolumità fisica e psichica di tutti gli aderenti al nucleo familiare.

Cosa è una condotta violenta

Il delitto persegue la condotta di chi “maltratta”, espressione verbale ampia, se non indeterminata, nell’ambito della quale possono rientrare le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce, le privazioni, le umiliazioni imposte alla vittima, nonché gli atti di disprezzo e di offesa alla dignità della persona, che comportano vere e proprie sofferenze morali.

Il reato di maltrattamenti richiede non la specifica intenzione di realizzare la sofferenza della vittima come scopo finale dell’azione (dolo intenzionale).

E’ sufficiente la consapevolezza (la coscienza e la volontà) di sottoporre il familiare ad un’abituale condizione di soggezione psicologica e di sofferenza (dolo generico).

 

L’abitualità della condotta

L’ampiezza dei confini della materialità del reato è controbilanciata dall’abitualità delle condotte vessatorie reiterate nel tempo e dall’idoneità offensiva dell’azione criminosa a cagionare uno stato di sofferenza psico-fisica nella vittima.

La condotta maltrattante può realizzarsi tanto con una azione, quanto con un’omissione. Quindi, con un’azione indiretta.

Può derivare da un clima generalmente instaurato all’interno di una comunità in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico di persone sottoposte al potere del soggetto attivo maltrattante.

Il delitto di maltrattamenti può anche essere integrato da comportamenti vessatori che si protraggono per un lasso di tempo limitato, a condizione però che il comportamento illecito sia idoneo a determinare una continuativa sofferenza fisica o morale della persona offesa.

E’ necessaria dunque una condotta abituale, che si estrinseca con più atti, delittuosi o no, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi ma collegati da un nesso di abitualità e stretti da un unico intento criminoso di ledere l’integrità fisica o morale del soggetto passivo.

 

La violenza indiretta

Non v’è dubbio, allora, che il delitto di maltrattamenti può essere realizzato anche nel caso in cui i comportamenti vessatori non siano rivolti direttamente in danno dei figli minori, ma li coinvolgono solo indirettamente quali involontari spettatori dei feroci litigi e brutali scontri fra i genitori che si svolgono all’interno delle mura domestiche, cioè quando i figli minori siano vittime di “violenza assistita”.

La condotta di chi costringe un minore, suo malgrado, a presenziare, quale mero testimone, alle manifestazioni di violenza, fisica o morale, è suscettibile di realizzare un’offesa alla famiglia quale bene tutelato dalla norma penale, potendo comportare gravi ripercussioni negative nei processi di crescita morale e sociale della prole.

Avv. Giampaolo Leggieri

 

il minore può testimoniare nel processo di separazione e di divorzio

Avv. Giampaolo Leggieri, esperto in diritto penale della Famiglia