Il coniuge può agire contro l’altro, colpevole della violazione dei doveri matrimoniali, se tale violazione si traduce nella violazione ai diritti fondamentali della persona.
In questo caso è ammessa la richiesta dei danni, sia patrimoniali che non patrimoniali.
La richiesta di risarcimento, generalmente si limita a tre ipotesi principali individuate dalla dottrina:
violazione dell’obbligo di fedeltà
violazione del diritto di assistenza
mancate informazioni relative alla propria sfera sessuale
In genere, il risarcimento è chiesto nella richiesta di addebito contenuta nella separazione redatta dall’avvocato di parte istante.
Infedeltà e colpa del terzo
Nel caso di infedeltà, la giurisprudenza si è chiesta se esista responsabilità del terzo che ha intrattenuto la relazione extraconiugale. In buona sostanza, se esista colpa risarcibile dell’amante. La tesi maggioritaria nega la responsabilità dell’amante nella causazione della separazione, poiché egli è soggetto ritenuto estraneo al contratto di matrimonio e quindi svincolato dagli obblighi che tale contratto comporta per le parti (e solo per le parti).
Violazione degli altri doveri coniugali
Esistono ovviamente altri casi in cui sia possibile richiedere i danni. In generale, la regola è che non si debbano avere condotte contrarie ai doveri derivanti dal matrimonio, altrimenti si provoca un danno ingiusto e risarcibile. L’aperto disinteresse per la moglie o per il marito, le critiche, un atteggiamento sprezzante o sminuente, ne sono il classico esempio.
Ancora, la mancata assistenza durante una malattia, la lesione della dignità, del decoro, della privacy, dell’integrità morale e psico-fisica sono altri esempi.
Gli aspetti esteriori dell’adulterio
La giurisprudenza ritiene che l’infedeltà non sia importante in sé stessa, ma quale offesa all’integrità del partner, dalla quale discende la risarcibilità dell’addebito ai sensi dell’art. 2043 c.c.
Ciò che si ritiene risarcibile, soprattutto, è l’aspetto esteriore del tradimento, nella sua portata di ingiusto deterioramento dell’immagine sociale del soggetto tradito e nel discredito che la consapevolezza del tradimento comporta nei terzi.
Avv. Piergiorgio Rinaldi – Matrimonialista in Roma
Avv. Piergiorgio Rinaldi, esperto in diritto di famiglia
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Avv. Piergiorgio Rinaldi
La realta' della famiglia in crisi richiede conoscenze approfondite ed una dedizione assoluta. Soprattutto, richiede pratica quotidiana e grande passione personale. Per arrivare al migliore accordo.
Un coniuge può risarcire l’altro?
Il coniuge può agire contro l’altro, colpevole della violazione dei doveri matrimoniali, se tale violazione si traduce nella violazione ai diritti fondamentali della persona.
In questo caso è ammessa la richiesta dei danni, sia patrimoniali che non patrimoniali.
La richiesta di risarcimento, generalmente si limita a tre ipotesi principali individuate dalla dottrina:
In genere, il risarcimento è chiesto nella richiesta di addebito contenuta nella separazione redatta dall’avvocato di parte istante.
Infedeltà e colpa del terzo
Nel caso di infedeltà, la giurisprudenza si è chiesta se esista responsabilità del terzo che ha intrattenuto la relazione extraconiugale. In buona sostanza, se esista colpa risarcibile dell’amante. La tesi maggioritaria nega la responsabilità dell’amante nella causazione della separazione, poiché egli è soggetto ritenuto estraneo al contratto di matrimonio e quindi svincolato dagli obblighi che tale contratto comporta per le parti (e solo per le parti).
Violazione degli altri doveri coniugali
Esistono ovviamente altri casi in cui sia possibile richiedere i danni. In generale, la regola è che non si debbano avere condotte contrarie ai doveri derivanti dal matrimonio, altrimenti si provoca un danno ingiusto e risarcibile. L’aperto disinteresse per la moglie o per il marito, le critiche, un atteggiamento sprezzante o sminuente, ne sono il classico esempio.
Ancora, la mancata assistenza durante una malattia, la lesione della dignità, del decoro, della privacy, dell’integrità morale e psico-fisica sono altri esempi.
Gli aspetti esteriori dell’adulterio
La giurisprudenza ritiene che l’infedeltà non sia importante in sé stessa, ma quale offesa all’integrità del partner, dalla quale discende la risarcibilità dell’addebito ai sensi dell’art. 2043 c.c.
Ciò che si ritiene risarcibile, soprattutto, è l’aspetto esteriore del tradimento, nella sua portata di ingiusto deterioramento dell’immagine sociale del soggetto tradito e nel discredito che la consapevolezza del tradimento comporta nei terzi.
Avv. Piergiorgio Rinaldi – Matrimonialista in Roma
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