Ho trattato altre volte del protocollo di intesa tra Tribunale di Roma e il locale Consiglio dell’ordine degli Avvocati per la determinazione di una suddivisione precisa fra spese ordinarie e straordinarie.
L’argomento merita però un ulteriore approfondimento.
Premesso che le spese ordinarie sono ricomprese all’interno dell’assegno erogato in favore del figlio mensilmente e che non v’è bisogno di accordo tra le parti per procedere ad un acquisto ordinario, vediamo cosa cambia sul terreno minato delle spese straordinarie.
Per prima cosa, occorre distinguere tra spese straordinarie che non necessitano di accordo tra i genitori e spese straordinarie che di tale accordo hanno necessità per ottenerne il parziale rimborso dalla controparte.
Per esempio, se per l’acquisto dei libri scolastici di inizio anno non c’è bisogno del mutuo consenso, per le gite scolastiche con pernottamento -e per il relativo costo- i coniugi devono assumere una decisione comune, quindi hanno la necessità di consultarsi ed accordarsi.
Scuola, corsi extrascolastici e sport (magari con cure mediche correlate) sono le voci di spesa per le quali si discute animatamente in questo periodo dell’anno.
Vediamo quindi di analizzare il problema con uno specchio semplificativo:
SPESA TIPO ACCORDO
libri scolastici stra no
materiale scolastico iniziale stra no
cancelleria dopo inizio anno ord no
software per lo studio stra no
abbigliamento educaz. fisica ord no
mensa scolastica controverso, varia per foro
b. sitter assunta prima della sep. ord no
b. sitter assunta dopo la sep. stra sì
prescuola, usato da prima di sep. ord no
prescuola, usato solo dopo sep. stra sì
doposcuola come prescuola
scuolabus stra sì
mezzi pubblici ord no
uscite didattiche ord no
viaggi di studio stra sì
gite con pernottamento stra sì
gite senza pernottamento stra no
gite superiori a un giorno stra sì
attività organizzate dalla scuola stra no
ripetizioni stra sì
corsi di recupero stra sì
corsi di lingue stra sì
corsi musicali stra sì
acquisto strumento musicale stra sì
rette di scuole private stra sì
tasse d’iscrizione stra no (controverso)
spese sanitarie urgentissime stra no
spese chirurgiche non urgenti stra sì
occhiali da vista stra no
cure odontoiatriche stra no
cicli di logopedia stra sì
cure omeopatiche stra sì
ricarica cellulare ord no
attività sportive stra sì
attività artistiche stra sì
attività ricreative stra sì
L’elenco non ha assolutamente carattere esaustivo, considerata la vastità della materia.
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