UNIONI FRA PERSONE DELLO STESSO SESSO

unioni civili fra persone dello stesso sesso

LE UNIONI CIVILI E LE CONVIVENZE DI FATTO

| a cura dell’Avv. Giampaolo Leggieri |

 

La legge n. 76 del 2016 regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso, quale specifica “formazione sociale” ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione, e introduce una normativa sulle convivenze di fatto.

 

UNIONI CIVILI FRA PERSONE DELLO STESSO SESSO

Due persone maggiorenni dello stesso sesso hanno il diritto di costituire una unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. Le parti possono indicare un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi o potranno anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome se diverso.

 

CAUSE IMPEDITIVE

Sono previste una serie di cause impeditive per la costituzione dell’unione civile la presenza di una delle quali determina la nullità dell’unione stessa e legittimando l’impugnazione: la sussistenza di un precedente vincolo matrimoniale o di unione civile; l’interdizione di una delle parti per infermità mentale; la sussistenza di rapporti di affinità o parentela tra le parti; la condanna per omicidio di una delle parti consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

LA DISCIPLINA

All’unione civile si applicano gli articoli del codice civile relativi al matrimonio in materia di nuovo matrimonio e in materia di nullità del matrimonio.

Come previsto per il matrimonio, l’unione civile può essere impugnata se il consenso è stato estorto con violenza o è stato determinato da timore di eccezionale gravità o dato per errore sull’identità della persona o per effetto di errore essenziale sulle qualità personali del patner (presenza di grave malattia fisica o mentale che impedisca la vita in comune; la presenza di condanna alla reclusione non inferiore a cinque anni per delitto non colposo, la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale, la condanna per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni).

L’impugnazione della unione civile è impedita se vi è stata coabitazione per un anno dopo la cessazione di una causa impeditiva.

DIRITTI E DOVERI

Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. L’unione civile comporta l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione nonché l’obbligo di contribuire ai bisogni comuni, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.

L’indirizzo della vita familiare e la residenza comune sono concordate spettando a ciascuno delle parti il potere di attuazione.

Il regime patrimoniale ordinario è quello della comunione dei beni salvo la formazione di una convenzione patrimoniale.

Prevista l’estensione delle discipline previste per il matrimonio relative al fondo patrimoniale, alla comunione legale, alla comunione convenzionale, alla separazione dei beni, all’impresa familiare.

 

DISCIPLINA IN CASO DI ABUSI

All’unione civile è estesa la disciplina degli ordini di protezione contro gli abusi familiari in caso di grave pregiudizio per l’integrità fisica e morale di una delle parti.

La scelta dell’amministratore di sostegno ricade se possibile su una delle parti, e l’iniziativa per l’interdizione e l’inabilitazione spetta al patner che può chiederne revoca.

La violenza è causa di annullamento del contratto quando il male minacciato riguarda la persona o i beni dell’altra parte costituita dal contraente, da un discendente o ascendente di lui.

 

ALIMENTI E SUCCESSIONE

All’unione civile sono estese le discipline degli obblighi alimentari, in parte quella sulle successioni, dello scioglimento del vincolo previste dal codice civile e gran parte della legge sul divorzio compreso la procedura acceleratoria della negoziazione assistita e semplificata davanti al sindaco.

Si segnala: l’obbligo di somministrare un assegno di mantenimento a favore del patner nel caso non abbia mezzi adeguati per il sostentamento o non possa procurarseli per ragioni oggettive con possibilità di rivederne l’entità; la possibilità di prestare idonea garanzia degli obblighi; la responsabilità penale in caso di violazione degli obblighi di assistenza familiare; il diritto ad una percentuale di TFR.

Prevista l’ipotesi di unione civile derivante dal matrimonio in caso di rettificazione di sesso (Corte costituzionale, sent. n. 170/2014).

 

Avv. Giampaolo Leggieri

 

unioni civili fra persone dello stesso sesso

Avv. Giampaolo Leggieri, esperto in diritto penale di famiglia