SE IL FIGLIO VA IN VACANZA CON LA NUOVA COMPAGNA DI PAPA’

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IN VACANZA CON LA COMPAGNA DI PAPA’: SI PUO?

| a cura dell’Avv. Piergiorgio Rinaldi |

 

LA LEGGE CIRINNA’..CHE C’ENTRA CON MIO FIGLIO?

Sappiamo che le coppie di fatto sono riconosciute dalla legge “Cirinnà”, del giugno 2016.

Quello che probabilmente non sappiamo è che questa legge non incide solamente sulle coppie di fatto, ma anche sulle coppie che hanno affrontato una separazione. Vediamo come.

Il papà che ha una nuova compagna, vive un rapporto di fatto.

Il Tribunale di Milano, in questo senso, ha emesso una sentenza importante nell’ottobre del 2016 e ha stabilito che la “Cirinnà” riconosce tutela legale al nucleo creatosi tra il papà separato e la sua nuova compagna.

Ovviamente il ragionamento può invertirsi: è una coppia di fatto anche quella stabilmente creatasi tra la mamma e il suo novo compagno.

 

MIO FIGLIO IN VACANZA CON QUELLA NON CE LO MANDO

 

Per un avvocato matrimonialista, questa è la frase che fa capire con certezza che è entrata l’estate.

Tuttavia, se consideriamo la tutela dei rapporti di fatto di cui abbiamo appena parlato, sarebbe contrario alla Legge Cirinnà che uno dei due genitori ponesse dei vincoli alla coppia formatasi tra l’ex e un terzo soggetto.

Pertanto, anche sulla scorta di sentenze formatesi nella giurisprudenza di merito di Milano e di Roma, il genitore che rifiuti di mandare in vacanza il figlio con la compagna / il compagno dell’ex terrebbe un comportamento illegittimo.

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E SE LA COMPAGNA E’ ANCHE LA SUA VECCHIA AMANTE?

Prima della Legge Cirinnà, non era infrequente che in una separazione consensuale, l’avvocato invitasse le parti a sottoscrivere accordi in cui fosse presente l’espresso divieto per la coppia di esporre i minori alla frequentazione dei nuovi partners.

Ciò, in genere, su richiesta di almeno una delle parti, era spesso ritenuto nell’interesse del minore.

Oggi, una clausola posta ad impedire la frequentazione dei nuovi partners sarebbe considerata superata dalla normativa predetta, pertanto trovano un riconoscimento legale anche coloro i quali abbiano eventualmente contribuito a determinare la separazione della coppia, vale a dire gli amanti di vecchia data.

Impedire al figlio la frequentazione dell’amante del padre –magari in vacanza- è quindi illegittimo.

Ugualmente, a parti invertite, i figli potranno familiarizzare con l’ex amante della madre, ora promosso sul campo al ruolo di compagno.

 

LE FAMIGLIE RICOMPOSTE

Alcuni le chiamano “famiglie fluide”.

Possiamo chiamarle come vogliamo, ma le famiglie che si ricostruiscono dalle ceneri di altre che non hanno funzionato, sono circa il 30%, e una larghissima parte di esse si trova nelle grandi città. Roma, Milano e Torino  sono in testa.

I dati sono in espansione da ben prima che la “Cirinnà” entrasse in vigore.

La sentenza di Cassazione n. 283/2009 aveva infatti precorso i tempi e dato un riconoscimento ai nuovi nuclei familiari formati dai separati.

Essa aveva già stabilito che il diritto di frequentazione dei figli non potesse essere ostacolato dal divieto di far frequentare la nuova compagna del papà.

 

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Avv. Piergiorgio Rinaldi, esperto in diritto di famiglia

 

 

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Avv. Piergiorgio Rinaldi
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