QUANDO L’ABBANDONO E’ UN PRETESTO
| A CURA DELL’AVV. PIERGIORGIO RINALDI |
SI PUO’ LASCIARE UN MINORE A CASA DA SOLO?
In un recente caso occorso a Roma, un marito era solito appostarsi nei pressi della casa coniugale attendendo che la moglie andasse a fare la spesa lasciando in casa il figlio adolescente.
Nella mente dell’uomo, quella era l’occasione per sostenere che la moglie si fosse macchiata del reato di abbandono di minore; allontanatasi la consorte, l’uomo fingeva infatti di rientrare casualmente in casa e chiamava le forze dell’ordine per denunciare la moglie.
I coniugi stavano affrontando una separazione giudiziale e il marito, temendo di soccombere, cercava di avvantaggiarsi ponendo la donna in cattiva luce e tentando di addossarle querele al fine di sostenerne le cattive capacità genitoriali, in prospettiva di una eventuale CTU.
In realtà, questa condotta è poco originale, poiché sono moltissimi quei genitori che tentano la carta dell’abbandono di minore per chiedere l’affidamento esclusivo, complice lo scarso approfondimento e la disinformazione che si subiscono quando il diritto è prelevato da Internet.

La separazione: quando l’abbandono di minore è un’arma.
QUANDO SUSSISTE L’ABBANDONO?
L’abbandono è un reato grave, soprattutto per un genitore tenuto a garantire l’incolumità dei figli.
Ma in quali condizioni scatta realmente il reato di cui all’art. 591 c.p.?
Si ha abbandono quando una persona incapace o minore è lasciata in balia di sé stessa, in una situazione che lasci presumere la possibilità concreta di un pericolo per la vita o per l’incolumità.
Non basta, quindi, separarsi dal minore per fare una commissione o per una normale visita di cortesia ai vicini.
Perché si configuri il reato non è sufficiente la semplice separazione fisica dal minore: serve che quest’ultimo si trovi in una potenziale condizione di concreto pericolo (Cass. Pen. Sez V n. 9276/2009).
Se quindi il minorenne è lasciato in casa, per un periodo ragionevole, in un luogo noto e in condizione di sicurezza (ad esempio davanti alla Tv o mentre fa i compiti), non sussiste alcun reato.
IL COMPAGNO PUO’ ESSERE ACCUSATO DI ABBANDONO DI MINORE?
No, perché deve esistere una specifica posizione di garanzia tra il minore e l’adulto.
Sarà il genitore a rispondere dei problemi occorsi al figlio, poichè il compagno / la compagna non è tenuto ad osservare un comportamento che vada oltre il buon senso o la naturale generica osservanza del dovere che ogni adulto deve rispettare evitando di mettere in pericolo un soggetto debole.
La sentenza Cass. Pen. 4407/1998 specifica che il soggetto imputabile del reato di cui all’art. 591 c.p. deve possedere uno specifico rapporto che lo vincoli alla protezione e alla custodia nei confronti del soggetto minore.
Verso la prole dei conviventi, invece, i nuovi compagni non hanno alcuna posizione di garanzia.

Avv. Piergiorgio Rinaldi, esperto in diritto di famiglia
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