E’ possibile stabilire, in sede di separazione, anche il futuro importo dell’assegno divorzile?
La Cassazione, con Ordinanza Sez. 6 n. 20745 del giugno 2022, ha stabilito che è nullo l’accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione volto a quantificare in anticipo il futuro assegno divorzile.
Accordi di separazione e assegno divorzile
Nel corso di una separazione, viene in genere fissato un contributo mensile da corrispondere a favore del coniuge economicamente più debole. Ciò accade quando il coniuge non abbia sufficienti mezzi per provvedere autonomamente a sé stesso. L’assegno corrisposto prende il nome di “assegno di mantenimento” e tiene conto anche del tenore di vita della coppia nel corso del matrimonio.
Nella successiva fase di divorzio, occorre stabilire una differente tipologia di assegno che prende il nome di “assegno divorzile” o “assegno di divorzio”, il cui ammontare può essere differente.
I coniugi, dopo essersi separati, possono accordarsi e scegliere che l’assegno di mantenimento e l’assegno divorzile si equivalgano. Tuttavia, l’importo dell’assegno divorzile può spesso essere differente da quello di mantenimento.
Ciò accade quando non c’è accordo fra i coniugi: in questi casi occorre valutare non tanto le capacità economiche del coniuge più abbiente, quanto le necessità del coniuge più debole. Ne deriva che l’assegno divorzile è spesso più basso dell’assegno di mantenimento, poiché deve puntare a garantire l’autosufficienza economica e non a mantenere il precedente tenore di vita. Ciò, soprattutto dopo alcune importanti sentenze del 2017 e del 2018.
Cosa stabilisce la Cassazione
La Suprema Corte ha stabilito che l’assegno divorzile non possa essere quantificato in anticipo, all’interno degli accordi di separazione. Gli accordi precedenti il divorzio che anticipino il regime giuridico-patrimoniale della coppia sono infatti sempre nulli per illiceità della causa, poiché vertono di diritti in materia matrimoniale che non sono disponibili.
Ne deriva che è nullo ogni patto volto a escludere o a limitare anticipatamente l’assegno divorzile.
Separarsi e divorziare a Roma Avvocato diritto di famiglia Roma
Author Profile
Avv. Piergiorgio Rinaldi
La realta' della famiglia in crisi richiede conoscenze approfondite ed una dedizione assoluta. Soprattutto, richiede pratica quotidiana e grande passione personale. Per arrivare al migliore accordo.
E’ possibile stabilire, in sede di separazione, anche il futuro importo dell’assegno divorzile?
La Cassazione, con Ordinanza Sez. 6 n. 20745 del giugno 2022, ha stabilito che è nullo l’accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione volto a quantificare in anticipo il futuro assegno divorzile.
Accordi di separazione e assegno divorzile
Nel corso di una separazione, viene in genere fissato un contributo mensile da corrispondere a favore del coniuge economicamente più debole. Ciò accade quando il coniuge non abbia sufficienti mezzi per provvedere autonomamente a sé stesso. L’assegno corrisposto prende il nome di “assegno di mantenimento” e tiene conto anche del tenore di vita della coppia nel corso del matrimonio.
Nella successiva fase di divorzio, occorre stabilire una differente tipologia di assegno che prende il nome di “assegno divorzile” o “assegno di divorzio”, il cui ammontare può essere differente.
I coniugi, dopo essersi separati, possono accordarsi e scegliere che l’assegno di mantenimento e l’assegno divorzile si equivalgano. Tuttavia, l’importo dell’assegno divorzile può spesso essere differente da quello di mantenimento.
Ciò accade quando non c’è accordo fra i coniugi: in questi casi occorre valutare non tanto le capacità economiche del coniuge più abbiente, quanto le necessità del coniuge più debole. Ne deriva che l’assegno divorzile è spesso più basso dell’assegno di mantenimento, poiché deve puntare a garantire l’autosufficienza economica e non a mantenere il precedente tenore di vita. Ciò, soprattutto dopo alcune importanti sentenze del 2017 e del 2018.
Cosa stabilisce la Cassazione
La Suprema Corte ha stabilito che l’assegno divorzile non possa essere quantificato in anticipo, all’interno degli accordi di separazione. Gli accordi precedenti il divorzio che anticipino il regime giuridico-patrimoniale della coppia sono infatti sempre nulli per illiceità della causa, poiché vertono di diritti in materia matrimoniale che non sono disponibili.
Ne deriva che è nullo ogni patto volto a escludere o a limitare anticipatamente l’assegno divorzile.
Author Profile
Latest entries
Author Archives
Condividi:
Mi piace: