L’aumento delle esigenze economiche del figlio, se determinato dalla crescita, non ha bisogno di dimostrazione e giustifica il maggior contributo economico a carico dei genitori. Lo stabilisce l’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 13664 dell’aprile 2022. La crescita, quindi, esonera il genitore richiedente dalla dimostrazione che siano insorte nuove e maggiori esigenze.
Crescita e aumento delle esigenze economiche del figlio
In tema di assegno di mantenimento del figlio, l’aumento delle esigenze economiche del minore è notoriamente legato alla sua crescita e non è necessaria una specifica dimostrazione circa l’esistenza di nuove e aumentate necessità. E’ quanto stabilisce la Cassazione con Ordinanza 13664/2022 dello scorso aprile. Ne deriva che con la crescita del figlio potrà essere richiesto l’adeguamento dell’assegno di mantenimento da parte del genitore collocatario, senza ulteriore onere probatorio.
Crescita e spese straordinarie
L’ordinanza specifica altresì che le esigenze di cura, di educazione, di istruzione ed assistenza, che crescono con l’età e che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell’art. 337 ter, comma 1 c.c., non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l’assunzione del pagamento delle spese straordinarie, dovendosi provvedere anche a un proporzionale adeguamento dell’assegno di mantenimento.
Come chiedere l’adeguamento dell’assegno
L’aumento dell’assegno di mantenimento per il figlio, conseguente alle maggiori esigenze di quest’ultimo legate alla crescita, deve essere in ogni caso determinato dal Giudice. In caso di coppia separata, sarà quindi necessario procedere a una richiesta di revisione delle condizioni economiche della separazione, attraverso apposito ricorso.
Ugualmente, in caso di coppia divorziata, sarà necessario adeguare l’assegno con ricorso per la modifica delle condizioni economiche del divorzio ai sensi dell’art. 710 del codice di procedura civile.
Il ricorso potrà essere congiunto, nel caso in cui i genitori concordino sulle nuove condizioni. In caso contrario, sarà necessario instaurare un contenzioso.
Il Tribunale competente è in ogni caso quello ordinario del luogo di residenza del minore.
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