Lo stalking effettuato dal coniuge divorziato non configura il più grave reato di maltrattamenti in famiglia.
La Cassazione, con la recente sentenza n. 32575/2022, ha affermato infatti che il reato di maltrattamenti in famiglia non si possa configurare quando la coppia abbia divorziato.
Ne discende che lo stalking compiuto da un coniuge divorziato nei confronti dell’altro, non può integrare il più grave reato di maltrattamenti, poiché manca l’elemento del vincolo familiare fra chi agisce e chi è vittima.
Stalking del coniuge: la presenza di un figlio
Il legame familiare, secondo la sentenza, sarebbe insussistente anche quando la coppia, benchè divorziata, abbia un figlio minorenne in comune in affido condiviso. Non basta, quindi, avere un figlio insieme perché lo stalking possa essere interpretato come maltrattamento familiare, poiché il vincolo coniugale per la Cassazione è ormai definitivamente reciso.
E le famiglie di fatto?
La Cassazione si è mostrata in decisa controtendenza rispetto alla giurisprudenza che attribuisce rilevanza ai vincoli familiari di fatto, riportandosi a un concetto di famiglia decisamente sorpassato e fondato esclusivamente sul matrimonio.
Sinora, infatti, la presenza di un figlio minore sembrava stabilire con certezza un vincolo familiare fattivo, e consentiva l’estensione alle formazioni familiari spontanee di numerose tutele prima riservate solamente alla famiglia tradizionale.
E’ prevedibile, quindi, che la recente sentenza sarà presto sorpassata da pronunce che torneranno a estendere il concetto di famiglia e ad ampliare l’applicabilità di alcune fattispecie di reato.
Art. 612 bis c.p. e stalking del coniuge divorziato
Al momento, la discussa sentenza sembrerebbe consentire la sola imputazione per stalking aggravato dal vincolo affettivo ai sensi dell’art. 612 bis comma 2 del codice penale. Lo stalking, infatti, è aggravato se le condotte persecutorie sono poste in essere fra coniugi, anche se separati o divorziati.
Avv. P. Rinaldi, Cassazionista, esperto in diritto di Famiglia
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Avv. Piergiorgio Rinaldi
La realta' della famiglia in crisi richiede conoscenze approfondite ed una dedizione assoluta. Soprattutto, richiede pratica quotidiana e grande passione personale. Per arrivare al migliore accordo.
Lo stalking effettuato dal coniuge divorziato non configura il più grave reato di maltrattamenti in famiglia.
La Cassazione, con la recente sentenza n. 32575/2022, ha affermato infatti che il reato di maltrattamenti in famiglia non si possa configurare quando la coppia abbia divorziato.
Ne discende che lo stalking compiuto da un coniuge divorziato nei confronti dell’altro, non può integrare il più grave reato di maltrattamenti, poiché manca l’elemento del vincolo familiare fra chi agisce e chi è vittima.
Stalking del coniuge: la presenza di un figlio
Il legame familiare, secondo la sentenza, sarebbe insussistente anche quando la coppia, benchè divorziata, abbia un figlio minorenne in comune in affido condiviso. Non basta, quindi, avere un figlio insieme perché lo stalking possa essere interpretato come maltrattamento familiare, poiché il vincolo coniugale per la Cassazione è ormai definitivamente reciso.
E le famiglie di fatto?
La Cassazione si è mostrata in decisa controtendenza rispetto alla giurisprudenza che attribuisce rilevanza ai vincoli familiari di fatto, riportandosi a un concetto di famiglia decisamente sorpassato e fondato esclusivamente sul matrimonio.
Sinora, infatti, la presenza di un figlio minore sembrava stabilire con certezza un vincolo familiare fattivo, e consentiva l’estensione alle formazioni familiari spontanee di numerose tutele prima riservate solamente alla famiglia tradizionale.
E’ prevedibile, quindi, che la recente sentenza sarà presto sorpassata da pronunce che torneranno a estendere il concetto di famiglia e ad ampliare l’applicabilità di alcune fattispecie di reato.
Art. 612 bis c.p. e stalking del coniuge divorziato
Al momento, la discussa sentenza sembrerebbe consentire la sola imputazione per stalking aggravato dal vincolo affettivo ai sensi dell’art. 612 bis comma 2 del codice penale. Lo stalking, infatti, è aggravato se le condotte persecutorie sono poste in essere fra coniugi, anche se separati o divorziati.
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