I genitori possono spostarsi per figli in altro comune dopo il DPCM 22 marzo? Coronavirus e decreto #iorestoacasa.
Coronavirus e spostarsi per figli in altro comune
In questi giorni stiamo ricevendo numerose mail, il cui contenuto è più o meno lo stesso: “posso andare a prendere i miei figli dopo il DPCM del 22 marzodenominato #iorestoacasa?”
In effetti, l’ultimo DPCM non sembra chiarire nulla in merito, cosa che invece il DPCM dello scorso 11 marzo faceva espressamente.
Il Tribunale di Milano
Nei giorni scorsi, il Tribunale di Milano ha statuito che l’interesse superiore della prole a frequentare i genitori (e viceversa) è da considerarsi in grado di sovrastare qualsiasi decreto temporaneo. Inoltre, sembra rimarcare che non sia possibile consentire che passino inosservate le disposizioni del giudice civile emesse in sede di separazione.
Leggere i DPCM e integrarli fra loro
Il DPCM dello scorso 11 marzo diceva espressamente che“gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”
Il DPCM del 22 marzo non interviene per vietare quanto già stabilito lo scorso 11 marzo. Pertanto, gli spostamenti sono consentiti come anche chiarisce il sito del Governo nella sezione dedicata alle FAQ.
E’ evidente che durante gli spostamenti si debba essere muniti di autocertificazione. Una copia della sentenza di separazione, aggiungiamo, non guasta affatto.
Posso spostarmi in un altro comune?
In base a quanto abbiamo detto sopra, anche lo spostamento da un comune all’altro è consentito, quando i due genitori risiedano in comuni differenti.
Il reale problema, tuttavia, diritto a parte, è la reale convenienza dell’esercizio del diritto. Non sempre avere un diritto comporta che il suo esercizio sia giusto. In caso di dubbi sul proprio stato di salute, rinunciare ad esercitare un proprio diritto potrebbe aiutare a preservare la salute altrui.
Avv. Piergiorgio Rinaldi, esperto in diritto di famiglia
Author Profile
Avv. Piergiorgio Rinaldi
La realta' della famiglia in crisi richiede conoscenze approfondite ed una dedizione assoluta. Soprattutto, richiede pratica quotidiana e grande passione personale. Per arrivare al migliore accordo.
I genitori possono spostarsi per figli in altro comune dopo il DPCM 22 marzo? Coronavirus e decreto #iorestoacasa.
Coronavirus e spostarsi per figli in altro comune
In questi giorni stiamo ricevendo numerose mail, il cui contenuto è più o meno lo stesso: “posso andare a prendere i miei figli dopo il DPCM del 22 marzo denominato #iorestoacasa?”
In effetti, l’ultimo DPCM non sembra chiarire nulla in merito, cosa che invece il DPCM dello scorso 11 marzo faceva espressamente.
Il Tribunale di Milano
Nei giorni scorsi, il Tribunale di Milano ha statuito che l’interesse superiore della prole a frequentare i genitori (e viceversa) è da considerarsi in grado di sovrastare qualsiasi decreto temporaneo. Inoltre, sembra rimarcare che non sia possibile consentire che passino inosservate le disposizioni del giudice civile emesse in sede di separazione.
Leggere i DPCM e integrarli fra loro
Il DPCM dello scorso 11 marzo diceva espressamente che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”
Il DPCM del 22 marzo non interviene per vietare quanto già stabilito lo scorso 11 marzo. Pertanto, gli spostamenti sono consentiti come anche chiarisce il sito del Governo nella sezione dedicata alle FAQ.
E’ evidente che durante gli spostamenti si debba essere muniti di autocertificazione. Una copia della sentenza di separazione, aggiungiamo, non guasta affatto.
Posso spostarmi in un altro comune?
In base a quanto abbiamo detto sopra, anche lo spostamento da un comune all’altro è consentito, quando i due genitori risiedano in comuni differenti.
Il reale problema, tuttavia, diritto a parte, è la reale convenienza dell’esercizio del diritto. Non sempre avere un diritto comporta che il suo esercizio sia giusto. In caso di dubbi sul proprio stato di salute, rinunciare ad esercitare un proprio diritto potrebbe aiutare a preservare la salute altrui.
Avv. Piergiorgio Rinaldi, esperto in diritto di famiglia
Author Profile
Latest entries
Author Archives
Condividi:
Mi piace: