La fedeltà nelle coppie di fatto

coppie di fatto obbligo di fedeltà

L’obbligo della fedeltà nelle coppie di fatto è analogo a quello delle coppie sposate? Oppure non esiste un obbigo alla fedeltà nelle coppie di fatto?

Fedeltà nelle coppie di fatto e contratto di convivenza

La legge Cirinnà ha disciplinato le convivenze, riconoscendo una dimensione giuridica alle coppie che non siano unite in matrimonio e che tuttavia si fondino su una stabile coabitazione e da un intrinseco patto di reciproco sostegno materiale e morale.

Il riconoscimento delle coppie di fatto ha determinato l’accesso a pieno titolo di queste ultime alle garanzie giuridiche che prima spettavano solamente alle coppie sposate.

Gli alimenti

La fondamentale differenza fra coppie sposate e coppie di fatto risiede nel regime degli alimenti.

Mentre, infatti, nella coppia sposata, l’obbligo agli alimenti è previsto in favore del coniuge più debole e ovviamente in favore dei figli, per la coppia non sposata esiste solamente un obbligo di contribuzione alimentare nei confronti della prole.

Si devono mantenere, quindi, i figli ma non il compagno / la compagna.

Coppie di fatto: e per la fedeltà?

Mentre, nel matrimonio, l’obbligo di fedeltà è regolato dall’istituto, l’obbligo della fedeltà nelle coppie di fatto non è previsto da alcuna norma.

Ne discende che in caso di tradimento del convivente non esistono tutele previste dalla Legge.

I contratti di convivenza

I contratti di convivenza possono regolare molti aspetti della vita in comune e anche della separazione della coppia. Ad esempio, possono prevedere una disciplina degli alimenti ad integrazione di quegli aspetti della Legge che non sono espressamente previsti.

Tuttavia, il tradimento del convivente non rientra fra gli aspetti che si possano regolare in un contratto di convivenza.

Prima della Cirinnà

Prima che la legge Cirinnà stabilisse la possibilità di stipulare i contratti di convivenza, c’era l’usanza di stabilire patti tra privati innanzi ad un notaio. Una buona scappatoia, che tuttavia poteva riguardare i diritti patrimoniali fra le parti ma -ancora- non poteva regolamentare il “diritto” del partner ad intrattenere rapporti affettivi e/o sessuali anche con altre persone.

Il convivente, quindi, è autorizzato a tradire il proprio partner? La risposta è necessariamente: sì. Ciò poiché l’obbligo di fedeltà è previsto all’art. 143 del codice civile quale conseguenza “del matrimonio”, lasciando un vuoto normativo per tutte le altre forme di convivenza.

Avvocato matrimonialista roma, diritto di famiglia roma, esperto separazione divorzio roma

Avv. Piergiorgio Rinaldi, esperto in diritto di famiglia

 

 

 

 

 

 

Author Profile

Avv. Piergiorgio Rinaldi
Avv. Piergiorgio Rinaldi
La realta' della famiglia in crisi richiede conoscenze approfondite ed una dedizione assoluta. Soprattutto, richiede pratica quotidiana e grande passione personale. Per arrivare al migliore accordo.