DEBITI DEL MARITO, RINUNCIA ALL’EREDITA’ E REVERSIBILITA’

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DEBITI DEL MARITO: LE DOMANDE DELLE MOGLI.

“I debiti di mio marito possono ricadere anche su di me?”

“Mi converrebbe rinunciare all’eredità?”

“Se rinuncio all’eredita’ perdo la pensione di reversibilità?”

“Mi conviene simulare una separazione?”

Partiamo per gradi.

Occorre valutare se la coppia si trovi in regime di comunione o di separazione dei beni.

Prima di sposarsi, non sarebbe esagerato fare una capatina dall’ avvocato per decidere quale regime patrimoniale adottare.

Infatti, ancora oggi, la comunione dei beni e’ spesso adottata come “regime patrimoniale italiano per eccellenza”, quello che non scontenta nessuno e che costituisce addirittura un pegno tangibile di amore eterno. A mio avviso, e’ meglio regalare un diamante.

La comunione dei beni puo’ essere pericolosissima per lo stesso nucleo familiare, giacche’ marito e moglie divengono entrambi responsabili per le obbligazioni assunte congiuntamente durante il vincolo matrimoniale.

Si ritengono assunte congiuntamente anche le obbligazioni contratte da uno solo dei coniugi nell’interesse della famiglia (quindi quasi sempre) ove manchi il dissenso espresso dell’altro.

 

I creditori della comunione devono aggredire in via principale i beni posti in comunione.

Infatti, l’art. 190 del Codice Civile prevede che “i creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti”.

In altre parole, se il partner è debitore nei confronti di terzi, i creditori agiranno prima sui beni facenti parte della comunione, e successivamente sui beni del coniuge che ha contratto il debito.

Se nemmeno la seconda ipotesi consente di soddisfare i creditori, questi potranno rivalersi sui beni personali del coniuge estraneo al rapporto obbligatorio, ma solo nella misura massima della metà del debito.

E’ evidente che la separazione dei beni consente migliori prospettive di tranquillita’ e che rappresenta il regime patrimoniale da consigliare.

Sono frequenti i casi in cui i coniugi in regime di comunione dei beni, per instaurare un nuovo regime patrimoniale, inscenano una separazione pur continuando a vivere in famiglia.

A mio modo di vedere si tratta di una soluzione drastica, superata e del tutto inadeguata.

Gli unici debiti dei quali non si risponde, in questi casi, sono solamente quelli accumulati dal coniuge nella fase successiva alla separazione ma nell’ipotesi in cui i debiti siano stati contratti prima della rottura, si e’ obbligati ugualmente a rispondere in solido delle obbligazioni.

La morte del coniuge indebitato porta a considerare superflua ogni considerazione sul regime patrimoniale della famiglia.

 

L’acquisizione della qualita’ di erede, infatti, fa si’ che traslino sul superstite gli effetti di tutti i rapporti, sia attivi che passivi.

In pratica, sull’erede si trasferiscono sia i beni, sia i crediti, sia i debiti del defunto.

Per evitare di pagare i debiti, non resta che depositare una rinuncia all’eredita’ presso la cancelleria del Tribunale competente, nel caso in cui gli svantaggi superino i vantaggi dell’ereditare.

Tuttavia, alla pensione di reversibilita’, cosa succede, in questo caso?

La pensione di reversibilità in favore del superstite non cade in successione, pertanto, anche in caso di rinuncia all’eredità, non potrà essere revocata.

 

 

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Avv. Piergiorgio Rinaldi
Avv. Piergiorgio Rinaldi
La realta' della famiglia in crisi richiede conoscenze approfondite ed una dedizione assoluta. Soprattutto, richiede pratica quotidiana e grande passione personale. Per arrivare al migliore accordo.