Anche il genitore disoccupato deve versare l’assegno di mantenimento per i figli.
Il genitore che non viva più con i propri figli è solitamente obbligato a versare un contributo economico per il sostentamento dei figli, anche se ormai essi sono collocati prevalentemente con l’ex.
Il disoccupato e il mantenimento
Tale obbligo al mantenimento ha carattere cogente, nel senso che non può essere eluso –pena l’applicazione dell’art. 570 bis del codice penale- e nemmeno può essere sospeso a seguito di avvenimenti straordinari quali la perdita del lavoro. L’obbligo, quindi, sussiste nonostante si versi in una condizione di bisogno e nonostante non si abbiano i mezzi per sostentare neanche sé stessi, dice la Cassazione.
Non esiste alternativa, il mantenimento deve continuare nonostante tutto. Il genitore onerato, tuttavia, può salvarsi dalle conseguenze penali del mancato versamento degli alimenti, ove riesca a dimostrare di essersi attivato concretamente per la ricerca di una fonte di guadagno lecita e, nonostante tutto, non sia riuscito per cause oggettive a trovare lavoro.
Mantenimento e risparmio personale
Ricordiamo, comunque, che non avere lavoro non significa che non si abbia un reddito o dei risparmi. Pensiamo al caso in cui non esistano entrate e tuttavia esistano immobili di proprietà o conti correnti.
Perché tanto apparente accanimento verso il genitore?
La motivazione risiede nella condizione del minore, che di per sé è sempre una condizione di bisogno. Anzi, del bisogno per eccellenza.
In passato, a nulla sono valse le contestazioni dei genitori obbligati agli alimenti e che facessero rilevare al giudice che il minore non versasse in condizione di indigenza.
Ricordiamo che l’obbligo a versare gli alimenti ai figli non dura in eterno, ma nemmeno si conclude con la maggiore età del figlio. Esso viene a cessare nel momento in cui il figlio si trasforma in un individuo economicamente del tutto indipendente.
Le caratteristiche della sopraggiunta indipendenza sono piuttosto difficili da stabilire e spesso devono essere stabilite in sede giudiziaria, poiché ciò che per un genitore è un lavoro stabile, per l’altro può essere una condizione precaria che non esclude il versamento mensile dell’assegno in favore della prole.
Avvocato Piergiorgio Rinaldi – separazione e divorzio Roma

Avv. Piergiorgio Rinaldi, esperto in diritto di famiglia
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