Diritto civile della Famiglia Rapporti familiari

Impedire frequentazione fra nonni e nipoti

impedire frequentazione fra nonni e nipoti

In caso di separazione, i nonni mantengono dei diritti nei confronti dei nipoti o si può impedire la frequentazione fra nonni e nipoti? Quali sono i diritti dei nonni in caso sia loro impedita la frequentazione dei nipoti?

Il genitore che si ostini a impedire la frequentazione fra nonni e nipoti può perdere la potestà genitoriale?

Nonni e nipoti: la Cassazione del 2014

Esistono sentenze di cassazione che tutelano i diritti dei nonni in caso di separazione. E’ sconsigliato impedire la frequentazione fra nonni e nipoti, anche perché in casi estremi si può perdere la potestà genitoriale.

La cassazione, in un’importante sentenza del 2014 (Cass. 5097/2014) stabilì che non è lecito privare nonni e nipoti del diritto alla frequentazione dopo la morte della madre. Ovviamente, il principio vale anche in caso di separazione.

Un comportamento del genere è grave, poiché viola l’art. 337 ter del codice civille, che stabilisce il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato con i parenti.

Conseguenze del distacco dai nonni

Purtroppo, non è raro che i nonni abbiano difficoltà a incontrare i nipoti. Capita molto spesso, dopo separazioni conflittuali o dopo la morte del coniuge, che si recida il rapporto con gli ascendenti dell’altro ramo familiare. Quello che può sembrare giustificato a un adulto, tuttavia, acquista ben altro significato agli occhi di un bambino.

Il distacco dai nonni rappresenta un evento negativo, che può incidere sullo sviluppo emozionale del minore. Chi favorisce il distacco ha indubbiamente un atteggiamento diseducativo, che la Cassazione sanziona duramente prevedendo perfino la decadenza dalla potestà genitoriale.

Cosa possono fare i nonni

Benchè solitamente poco inclini a ricorrere al Tribunale, i nonni hanno la facoltà di ricorrere contro gli atteggiamenti ostruzionistici di chi impedisca il rapporto con i nipoti.

Il procedimento, richiamato dall’art. 317 bis cod. civ., segue le modalità di cui all’art. 336 cpc e quindi è deciso in camera di consiglio (cioè il giudizio non è aperto al pubblico).

In pratica, ai nonni che non possano vedere i nipoti, è data la facoltà di rivolgersi al Giudice del luogo di residenza del minore, affinchè adotti i provvedimenti più idonei. In questi casi, è sempre meglio far prima valutare il caso a un avvocato esperto in diritto di famiglia.

Il Giudice può avvalersi della facoltà di ascoltare il minore. Sentito il Pubblico Ministero, il Giudice emanerà gli opportuni provvedimenti.

 

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Avv. P. Rinaldi esperto in diritto di famiglia.

 

 

 

 

 

 

 

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Avv. Piergiorgio Rinaldi
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La realta' della famiglia in crisi richiede conoscenze approfondite ed una dedizione assoluta. Soprattutto, richiede pratica quotidiana e grande passione personale. Per arrivare al migliore accordo.

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