Recupero dei giorni di visita persi

Recupero dei giorni di visita persi

Il recupero dei giorni di visita persi dal genitore non collocatario è un diritto? Esiste una norma che disciplina il recupero dei giorni di visita persi dal genitore non collocatario?

Il recupero dei giorni di visita persi dal genitore non collocatario

Con la recente ordinanza n. 1509/2020, la Corte d’Appello di Cagliari ha stabilito che il genitore non collocatario che per ragioni oggettive non abbia potuto esercitare il proprio diritto di visita, ha diritto al recupero graduale dei turni. Ciò, per garantire la bigenitorialità, e nella giusta convinzione che l’interesse della prole coincida con l’equa frequentazione di entrambi i genitori.

Tale ordinanza, tuttavia, è stata emessa durante il lockdown del 2020, quando per “ragioni oggettive” si intendevano le specifiche limitazioni di spostamento di quel periodo. L’ordinanza, quindi, non dovrebbe essere usata -come sempre più spesso accade- per giustificare il recupero dei turni genericamente non rispettati in epoca post-emergenziale.

Ricordiamo, in ogni caso, che non esiste una norma specifica che disciplini la materia. Dobbiamo quindi rifarci ai principi generali che  impongono il rispetto della bigenitorialità e all’interesse del minore alla frequentazione di entrambi i genitori.

Le frequentazioni perse per motivi soggettivi

Cosa accade, invece, se il genitore non collocatario salta il turno di visita per ragioni soggettive quali un impegno personale o la necessità di finire un lavoro in ufficio? Questi ha diritto al recupero dei giorni di frequentazione?

In questi casi, ben si potrebbe ritenere che le ragioni del soggetto non collocatario siano puramente soggettive. Difatti, nulla gli impedirebbe in teoria di chiedere un permesso o una sostituzione con un altro collega, uno scambio di turno o il recupero delle ore non lavorate con ore di lavoro supplementari.

L’ordinanza del 2020, quindi, ha generato, a parere di chi scrive, l’errata convinzione che semplici impegni personali o prevedibili esigenze lavorative possano giustificare il fatto che il non collocatario salti il proprio turno di frequentazione, consentendo di recuperarlo cumulativamente in danno dell’altro genitore.

La sistematica violazione dei turni di frequentazione

A parere di chi scrive, invece, la sistematica variazione dei giorni di frequentazione dovuta a esigenze soggettive del genitore non collocatario, vìola proprio quel principio di bigenitorialità che coincide col superiore interesse del minore.

Quando ragioni meramente soggettive vengano a essere utilizzate come giustificazione per la mancata e sistematica frequentazione dei figli, quindi, ben potrebbe essere fatto ricorso all’art. 709 ter cpc per una revisione dei criteri di frequentazione.

 

Separarsi e divorziare a Roma Avvocato diritto di famiglia Roma

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Avv. Piergiorgio Rinaldi
Avv. Piergiorgio Rinaldi
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