Cambiare lo stato della situazione sentimentale su Facebook prima che sia dichiarata la separazione in tribunale. Si può cambiare la situazione sentimentale su Facebook quando la causa è ancora in corso?
Anticipare la situazione sentimentale su Facebook
Avviato un procedimento di separazione giudiziale, può capitare di modificare la propria situazione sentimentale, ponendo nel proprio status “separato”.
Nonostante l’apparente futilità dell’argomento, esiste una sentenza di merito piuttosto recente (sent. 2643/2016 Trib. Torre Annunziata) che stabilisce che dichiarare di essere separati quando si è sulla carta ancora sposati può comportare il risarcimento del danno al coniuge.
Bisogna quindi attendere che sia il giudice a dichiarare la separazione, poiché dichiararsi separati prima che ciò sia ufficiale equivale a diffondere la notizia che anche il coniuge sia separato, e ciò può recare un disagio risarcibile.
E se rendo pubblica la mia nuova relazione?
L’euforia del momento può portare a comportamenti imprudenti. E’ il caso di chi, oltre allo status di “separato” aggiunga anche una variazione della propria situazione sentimentale, dichiarandosi impegnato con uno specifico utente Facebook.
Per i giudici di Torre Annunziata, ciò equivale a manifestare apertamente un tradimento (se non sei ancora separato, stai tradendo) di fronte a un ampio numero di persone.
Ostentare una relazione extraconiugale in pubblico lede la dignità del coniuge, pertanto, indicare il soggetto con cui si intrattiene la relazione è nuovamente una condotta in grado di generare danno e conseguente risarcimento.
La sentenza del Trib. Pavia 1160/2019
Più recentemente, altra giurisprudenza di merito ha corretto il tiro.
Il danno, per essere risarcito, deve consistere in uno sconvolgimento emotivo di tale gravità da causare un danno alla salute o un grave danno alla dignità personale.
Il Tribunale di Pavia ha ritenuto che le fotografie esplicite su Facebook o i commenti relativi all’inizio di una nuova relazione, anche durante la causa di separazione, non sono in grado, di per sé stessi, di determinare il dovere di risarcire. Questo perché deve essere provata una stretta relazione fra la pubblicazione di questi contenuti e una seria compromissione della salute del coniuge.
Avv. Piergiorgio Rinaldi, esperto in diritto di famiglia
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Avv. Piergiorgio Rinaldi
La realta' della famiglia in crisi richiede conoscenze approfondite ed una dedizione assoluta. Soprattutto, richiede pratica quotidiana e grande passione personale. Per arrivare al migliore accordo.
Cambiare lo stato della situazione sentimentale su Facebook prima che sia dichiarata la separazione in tribunale. Si può cambiare la situazione sentimentale su Facebook quando la causa è ancora in corso?
Anticipare la situazione sentimentale su Facebook
Avviato un procedimento di separazione giudiziale, può capitare di modificare la propria situazione sentimentale, ponendo nel proprio status “separato”.
Nonostante l’apparente futilità dell’argomento, esiste una sentenza di merito piuttosto recente (sent. 2643/2016 Trib. Torre Annunziata) che stabilisce che dichiarare di essere separati quando si è sulla carta ancora sposati può comportare il risarcimento del danno al coniuge.
Bisogna quindi attendere che sia il giudice a dichiarare la separazione, poiché dichiararsi separati prima che ciò sia ufficiale equivale a diffondere la notizia che anche il coniuge sia separato, e ciò può recare un disagio risarcibile.
E se rendo pubblica la mia nuova relazione?
L’euforia del momento può portare a comportamenti imprudenti. E’ il caso di chi, oltre allo status di “separato” aggiunga anche una variazione della propria situazione sentimentale, dichiarandosi impegnato con uno specifico utente Facebook.
Per i giudici di Torre Annunziata, ciò equivale a manifestare apertamente un tradimento (se non sei ancora separato, stai tradendo) di fronte a un ampio numero di persone.
Ostentare una relazione extraconiugale in pubblico lede la dignità del coniuge, pertanto, indicare il soggetto con cui si intrattiene la relazione è nuovamente una condotta in grado di generare danno e conseguente risarcimento.
La sentenza del Trib. Pavia 1160/2019
Più recentemente, altra giurisprudenza di merito ha corretto il tiro.
Il danno, per essere risarcito, deve consistere in uno sconvolgimento emotivo di tale gravità da causare un danno alla salute o un grave danno alla dignità personale.
Il Tribunale di Pavia ha ritenuto che le fotografie esplicite su Facebook o i commenti relativi all’inizio di una nuova relazione, anche durante la causa di separazione, non sono in grado, di per sé stessi, di determinare il dovere di risarcire. Questo perché deve essere provata una stretta relazione fra la pubblicazione di questi contenuti e una seria compromissione della salute del coniuge.
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