Misure contro la violenza familiare

Misure coercitive contro la violenza familiare nella separazione codice rosso

Il giudice può disporre delle misure contro la violenza familiare, di carattere coercitivo anche se non detentive. Questo, per prevenire la reiterazione di reati a danno di un coniuge o del convivente o di componenti di un gruppo familiare.

Le misure contro la violenza familiare di recente introduzione sono: 1) l’allontanamento dalla casa familiare, 2) il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Dall’agosto 2019, con l’entrata in vigore del c.d. codice rosso (L. 69/2019), la violazione delle misure coercitive elencate di seguito costituisce reato.

Allontanamento dalla casa familiare

La misura è applicabile al coniuge che continua a sottoporre l’altro coniuge a atti persecutori, anche quando il persecutore abbia formalmente abbandonato la casa coniugale, come nel caso di intervenuta separazione. Per disporre l’allontanamento, quindi, non è necessario che la coabitazione fra i coniugi sia attuale: è sufficiente che nella relazione familiare si manifestino condotte in grado di minacciare l’integrità fisica e psichica della persona senza bisogno che la condotta si verifichi necessariamente all’interno della casa coniugale.

Il giudice può prescrivere all’imputato di uno dei seguenti ordini (art. 282 bis co 1 cpp):

  • Lasciare immediatamente la casa familiare
  • Non fare rientro nella casa familiare
  • Non accedere alla casa senza l’autorizzazione del giudice (es. per recuperare i propri oggetti personali)
  • Il giudice può, su richiesta del PM, anche ingiungere il pagamento di un assegno periodico a favore delle persone conviventi che per l’effetto della misura cautelare disposta rimangano privi di mezzi adeguati.

Divieto di avvicinarsi a luoghi determinati

Quando esistono esigenze di tutela dell’incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, oltre alla misura dell’allontanamento, il giudice può disporre il divieto per l’imputato di avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa. Si tratta, in particolare, del luogo di lavoro, del domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro (art. 282 bis co 2 cpp). In tale ultimo caso, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Dal 9 agosto 2019, inoltre, il giudice può disporre il controllo dell’imputato attraverso un braccialetto elettronico. Il giudice può inoltre vietare all’imputato di comunicare attraverso qualsiasi mezzo con le persone molestate (art. 282 ter co 4 cpp). Questa particolare misura può essere disposta quando la persecuzione è condotta attraverso contatti telefonici ed epistolari ma si percepisce l’inizio di una progressione criminosa. La violazione del divieto comporta solitamente la sostituzione della misura di sicurezza con la custodia cautelare in carcere.

 

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Avv. Piergiorgio Rinaldi, esperto in diritto di famiglia

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Avv. Piergiorgio Rinaldi
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