In periodo di emergenza sanitaria, si pone spesso il problema della vaccinazione dei minori e del conflitto fra i genitori sull’opportunità di vaccinare i figli contro il Covid-19.
Sul tema della vaccinazione, in caso di conflitto tra genitori, dobbiamo innanzitutto distinguere a seconda se questi siano separati oppure no.
Vaccinazione e conflitto tra genitori
Perché esiste conflitto fra i genitori in relazione al tema della vaccinazione Covid-19? I contrasti nascono prevalentemente per la preoccupazione di eventuali reazioni avverse al vaccino o per posizioni più o meno ideologiche.
Sottoporre un bambino a un trattamento medico, di qualsiasi genere esso sia, può generare qualche preoccupazione in chiunque, quindi occorre scegliere in quale modo conciliare salute e sicurezza.
I genitori sono chiamati, in questi casi, a confrontarsi sul tema e a prendere la miglior decisione nell’interesse del minore. Tuttavia, specie per quanto riguarda il Covid-19, assistiamo a uno scontro sempre più aspro fra chi è favorevole al vaccino e chi ne teme le conseguenze. Si tratta di un tema molto sensibile e particolarmente delicato, sul quale lo scontro fra i genitori è spesso inevitabile.
Conflitto fra genitori non separati
Nel caso di genitori che non siano separati, si è ritenuto spesso che la decisione circa la vaccinazione dei bambini spettasse al Tribunale dei Minorenni in forza del terzo comma dell’art 337 ter del codice civile. Il Tribunale di Parma, nello scorso ottobre ha chiarito che la competenza è invece del Tribunale Ordinario, applicandosi l’art. 316 del codice civile che impone la competenza del tribunale ordinario nei casi in cui la questione da sciogliere riguardi tematiche di particolare importanza, come la salute.
I genitori non separati, quindi, in caso di conflitto, possono lasciar decidere al giudice se sia meglio vaccinare o meno il minore.
La normativa si estende ai figli dei genitori non coniugati.
Conflitto tra genitori separati
Nel caso di genitori già separati o che stiano attraversando una separazione, competente a decidere è il Tribunale della separazione, con un procedimento che dovrà essere introdotto ai sensi dell’art. 709 ter del cpc.
Il giudice deciderà, nell’ambito del subprocedimento, quale dei due genitori sia portatore della posizione che meglio si conformi all’interesse del minore.
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