La modifica delle condizioni di mantenimento e affidamento dei figli di genitori non coniugati

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| Modifica delle condizioni: anche la coppia non sposata può accedere alla modifica delle condizioni di affidamento e di mantenimento, esattamente come le coppie sposate che siano passate attraverso il tradizionale iter della separazione o del divorzio |

A cura dell’Avv. Piergiorgio Rinaldi – avvocato matrimonialista in Roma

La modifica dei provvedimenti

La modifica dei provvedimenti riguardanti l’affidamento e il mantenimento dei figli nati da una coppia non sposata, ad es. da una coppia di fatto, può essere chiesta in qualsiasi momento.

Ovviamente, è condizione necessaria che la coppia sia già passata per il tribunale a regolare in precedenza i propri rapporti. In caso contrario –anche se sembra pleonastico da precisare- il procedimento di modifica è improcedibile, poiché la sede più opportuna per agire sarà invece la “separazione” della coppia di fatto in Volontaria Giurisdizione, al fine di ottenere l’omologazione delle condizioni di affido per la prima volta.

Quale rito per la modifica dei provvedimenti?

L’art. 337 quinquies del codice civile prevede espressamente che i genitori hanno il diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni concernenti l’affidamento dei minori e il contributo al mentenimento. Tuttavia, nulla dispone in merito alle modalità procedurali da utilizzare. In via analogica, il rito applicabile è quello dell’art. 710 c.p.c., che prevede le modalità per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio fra i soggetti sposati.

Analogamente, i genitori potranno presentare un ricorso congiunto e non solo “giudiziale”, seguendo il medesimo iter delle coppie regolarmente sposate.

La modifica dei provvedimenti e l’udienza presidenziale

In base al rito, anche per le coppie non sposate vale quindi la necessità di passare per una prima udienza in cui vengano emanati i provvedimenti provvisori e urgenti in favore della prole, per poi proseguire in sede contenziosa nelle udienze successive alla prima.

Il procedimento si concluderà quindi con un decreto motivato che potrà essere impugnato innanzi alla Corte d’Appello ai sensi dell’art. 739 c.p.c. e che potrà essere a sua volta modificato o revocato in qualsiasi tempo.

Il provvedimento avrà efficacia immediata, quindi costituirà titolo esecutivo ai sensi dell’art 474 c.p.c.

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Avv. Piergiorgio Rinaldi
Avv. Piergiorgio Rinaldi
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