Rifiuto voltura utenze e casa coniugale
Dopo la separazione, l’assegnatario/a oppone il rifiuto alla voltura delle utenze della casa coniugale. Il coniuge non assegnatario può procedere per la cessazione e il distacco delle utenze, oppure smettere di pagarle?
Voltura delle utenze dopo la separazione secondo la Cassazione
Il nostro sistema normativo si basa sul principio secondo il quale il cittadino deve lasciare che sia lo Stato ad amministrare la giustizia, abbandonando ogni proposito di far valere autonomamente i propri diritti. Chi ritenga di avere un diritto, infatti, deve consentire che sia un giudice a dichiarare che quel diritto effettivamente sussista, senza cedere alla tentazione di prendere autonome e immediate contromisure.
Staccare le utenze è quindi possibile, ma solo dopo che il giudice civile abbia emesso una sentenza in tal senso. In difetto, si ricade nell’art. 393 c.p., che punisce “l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni”.
Lo ribadisce la Cassazione, Sez. VI penale, che nel marzo 2019, con la sentenza 13407/2019 ha condannato a Roma un padre a rispondere del reato previsto all’art. 393 c.p. per aver disdetto le utenze della casa coniugale assegnata alla ex che rifiutava di effettuarne la voltura. Il rifiuto di voltura delle utenze della casa coniugale non è quindi un problema banale come in apparenza si presenta.
Come eseguire la voltura delle utenze della casa coniugale
Se l’ex rifiuta di volturare le utenze, occorre innanzitutto evitare di cedere alla tentazione di smettere di pagare per provocare il distacco per morosità.
Esiste infatti un diritto alla salute che non si può ignorare, specie quando parliamo della salute dei figli minori che si trovano in casa. E’ evidente che il distacco di gas, acqua e energia elettrica comporterebbe l’esposizione della prole a condizioni di estremo disagio e di rischio per la salute.
Il non assegnatario, pertanto, dovrà prima ricorrere al giudice per ottenere l’autorizzazione al distacco delle utenze. Per la restituzione del denaro relativo alle bollette pagate, potrà, successivamente, ottenere un decreto ingiuntivo che lo autorizzi al recupero forzoso del credito.
Avv. Piergiorgio Rinaldi – avvocato matrimonialista Roma

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