Il recupero e il rimborso delle spese straordinarie per i figli, nei protocolli dei tribunali, è previsto attraverso modalità differenti a seconda del Foro. Tuttavia, esiste ormai una dottrina comune e piuttosto consolidata che permette ad alcuni protocolli di prevalere nella prassi. Vediamo quali sono i protocolli che regolano meglio la materia del rimborso delle spese straordinarie per i figli.
Le spese straordinarie per i figli si pagano prima
Per il protocollo di Bologna (prevalente in dottrina) un genitore dovrebbe inviare la documentazione relativa alla spesa a mezzo raccomandata a.r. all’altro genitore. Quest’ultimo dovrebbe poi versare la propria quota all’atto del versamento del successivo assegno di mantenimento. Il versamento, quindi, si dovrebbe effettuare il mese successivo a quello di ricezione della documentazione, all’atto del bonifico del mantenimento.
Ciascun genitore dovrebbe mettere a disposizione la quota che gli spetta 3 giorni prima della data del previsto pagamento (es. di una visita medica specialistica). In questo modo, il genitore convivente non è onerato dell’anticipazione della spesa e del rischio di mancato o ritardato rimborso.
Per il protocollo di Firenze, è previsto che ogni genitore possa scegliere (previo accordo) le spese straordinarie di propria competenza fissa, versando un conguaglio per la differenza in caso di spese particolarmente elevate sostenute dall’altro genitore.
Il rimborso delle spese straordinarie già versate
Secondo il protocollo di Bassano del Grappa, tutte le spese anticipate devono essere restituite all’altro nella misura concordata entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione del conto a mezzo raccomandata o con lettera ricevuta a mani controfirmata.
Per il protocollo di Pistoia, quando la spesa straordinaria rientra fra quelle per le quali è previsto l’accordo obbligatorio, la quota dell’altro genitore deve essere versata non oltre 15 giorni dalla richiesta corredata da idonea documentazione.
Due articoli da leggere
In basso, riportiamo un articolo che abbiamo trovato particolarmente interessante, a firma di Claudia Marin, basato su dati di Federconsumatori. Da Scaricare e leggere, però, anche questo secondo articolo.
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Avv. Piergiorgio Rinaldi
La realta' della famiglia in crisi richiede conoscenze approfondite ed una dedizione assoluta. Soprattutto, richiede pratica quotidiana e grande passione personale. Per arrivare al migliore accordo.
Il recupero e il rimborso delle spese straordinarie per i figli, nei protocolli dei tribunali, è previsto attraverso modalità differenti a seconda del Foro. Tuttavia, esiste ormai una dottrina comune e piuttosto consolidata che permette ad alcuni protocolli di prevalere nella prassi. Vediamo quali sono i protocolli che regolano meglio la materia del rimborso delle spese straordinarie per i figli.
Le spese straordinarie per i figli si pagano prima
Per il protocollo di Bologna (prevalente in dottrina) un genitore dovrebbe inviare la documentazione relativa alla spesa a mezzo raccomandata a.r. all’altro genitore. Quest’ultimo dovrebbe poi versare la propria quota all’atto del versamento del successivo assegno di mantenimento. Il versamento, quindi, si dovrebbe effettuare il mese successivo a quello di ricezione della documentazione, all’atto del bonifico del mantenimento.
Ciascun genitore dovrebbe mettere a disposizione la quota che gli spetta 3 giorni prima della data del previsto pagamento (es. di una visita medica specialistica). In questo modo, il genitore convivente non è onerato dell’anticipazione della spesa e del rischio di mancato o ritardato rimborso.
Per il protocollo di Firenze, è previsto che ogni genitore possa scegliere (previo accordo) le spese straordinarie di propria competenza fissa, versando un conguaglio per la differenza in caso di spese particolarmente elevate sostenute dall’altro genitore.
Il rimborso delle spese straordinarie già versate
Secondo il protocollo di Bassano del Grappa, tutte le spese anticipate devono essere restituite all’altro nella misura concordata entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione del conto a mezzo raccomandata o con lettera ricevuta a mani controfirmata.
Per il protocollo di Pistoia, quando la spesa straordinaria rientra fra quelle per le quali è previsto l’accordo obbligatorio, la quota dell’altro genitore deve essere versata non oltre 15 giorni dalla richiesta corredata da idonea documentazione.
Due articoli da leggere
In basso, riportiamo un articolo che abbiamo trovato particolarmente interessante, a firma di Claudia Marin, basato su dati di Federconsumatori. Da Scaricare e leggere, però, anche questo secondo articolo.
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