Mantenimento e frequentazione: le 4 domande più frequenti

le 4 domande più frequenti

Le 4 domande più frequenti rivolteci in materia di mantenimento e frequentazione dei figli?

Per pura comodità, formuleremo i casi in base alla casistica più frequente, con il padre non collocatario e la madre collocataria. Naturalmente, il ragionamento sarebbe identico a parti invertite.

Ecco, quindi, i casi più frequenti di dissidio in una famiglia separata, secondo la nostra esperienza.

  1. Al padre è impedito di vedere i figli, quindi non versa il mantenimento
  2. Il padre ha difficoltà economiche, quindi non versa il mantenimento
  3. La madre non fa vedere i figli al padre, perché lui non versa gli alimenti
  4. Il padre non vuole vedere i figli o non ha tempo per stare con loro

Se il padre non versa il mantenimento

Con sentenza n. 12681 del 2020, la Cassazione ha confermato che nel caso in cui la ex impedisca al padre di vedere i figli, attuando una condotta ostruzionistica, il mantenimento è comunque dovuto.

Circa le difficoltà economiche dei padri, inutile dire che anche nel 2019 l’Istat ha confermato che la categoria dei papà separati è ancora classificata nell’ambito delle categorie più disagiate.

Tuttavia, sulla base della sentenza, non è consentito al padre non pagare il mantenimento per i figli, né quando abbia difficoltà economiche oggettive e neppure quando il mancato versamento sia giustificato dalle condotte ostruzionistiche dell’ex.

E’ reato, ai sensi degli artt. 570 e 570 bis c.p., non fornire i mezzi per la sussistenza del figlio. Il non collocatario, dunque, deve sempre pagare gli alimenti al figlio, a prescindere dalla propria condizione economica. In parole povere, non versare l’assegno per il figlio, o versarlo solo parzialmente, è sempre reato.

 

E se la madre non fa vedere il figlio?

La madre che non fa vedere il figlio commette un reato. La stessa Cassazione afferma che il coniuge non possa ostacolare la frequentazione dell’altro genitore con i figli. In difetto, commetterà il reato di “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento” (art. 388 c.p.), punibile con una multa e nei casi più gravi con la reclusione.

La madre commette questo reato non solo quando impedisce tutti i contatti con i figli, ma anche quando semplicemente tenda a ostacolare la frequentazione con atti idonei ad eludere il diritto di frequentazione, poiché viene meno all’obbligo di tutelare il principio della  bigenitorialità.

La tendenza è solitamente quella di giustificare l’impedimento delle frequentazioni con le esigenze dei figli: esigenze di studio, una festa, i compiti arretrati, etc.

Appurata la sussistenza del reato, il non collocatario potrà chiedere la revisione del collocamento come rimedio alle inadempienze dell’ex.

 

Quando non si configura reato?

Sembra che se il provvedimento del giudice è vago, non sussiste reato. Se, cioè, il giudice consente al padre di vedere i figli “quando vuole”, il dispositivo è talmente vago e indeterminato che non vi è modo di disattenderlo in maniera precisa. Come a dire che in assenza di regole precise non esiste alcuna specifica violazione. Almeno secondo la Cassazione. Ricordiamoci però che ogni caso è diverso dall’altro.

 

E quando è il padre a non voler vedere i figli?

Innanzitutto, occorre distinguere che non è reato fare ritardo, non rispettare gli orari di visita e in generale disinteressarsi del figlio. Ciò, in quanto sotto il profilo penalistico il padre si limita a non esercitare una facoltà, che è quella di frequentare il figlio.

Sotto il profilo civilistico, invece, il comportamento inottemperante ha ben più rilevante gravità, e spesso dà luogo a vere e proprie sanzioni, che si richiedono attraverso il ricorso all’articolo 709 ter del codice di procedura civile.

 

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Avv. Piergiorgio Rinaldi, esperto in diritto di famiglia

 

 

 

 

 

 

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Avv. Piergiorgio Rinaldi
Avv. Piergiorgio Rinaldi
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