Nascondere la gravidanza al padre

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Una donna può nascondere la gravidanza al padre del concepito? Non comunicare la gravidanza è una facoltà oppure è un illecito? La nuova sentenza della Cassazione n. 8459 del 5 maggio 2020.

 

Non comunicare la gravidanza

Nascondere la gravidanza al padre del concepito non costituisce una violazione dei doveri dei coniugi (143 c.c.) o degli obblighi previsti agli artt. 147 c.c., 316 e 316 bis c.c.

Questi articoli, infatti, impongono l’obbligo alla fedeltà, all’assistenza morale, alla coabitazione, alla collaborazione, alla contribuzione, ad allevare i figli correttamente, a istruirli e a mantenerli. Tuttavia non parlano di figli che ancora debbano nascere. Il silenzio circa lo stato di gravidanza, quindi, non è espressamente previsto come illecito.

Nascondere  al padre l’esistenza di un figlio già nato, può invece configurare un illecito ai sensi dell’art. 250 c.c., che prevede il diritto al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio. Il padre ha quindi diritto di godere dei diritti nascenti dal rapporto genitoriale (artt. 2 e 30 Cost.), almeno quanto il minore ha diritto ai vantaggi della bigenitorialità.

 

Violazione del diritto alla bigenitorialità

Ne deriva anche che il mancato riconoscimento del nato, derivante dal non aver avuto notizia della gravidanza, viola il diritto del minore di avere sia un padre che una madre. Viola, in buona sostanza, il diritto del minore ad un sano sviluppo psicologico (Cass. Civ. 4762/2018).

La lesione dell’interesse del minore può essere anche economica, nella misura in cui il riconoscimento avrebbe potuto garantire il supporto economico paterno e quindi un tenore di vita migliore.

L’omesso riconoscimento, quindi, crea una violazione dell’interesse del minore che è sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, e che può generare un’azione di risarcimento del figlio nei confronti della madre.

 

Il danno all’identità di genitore

La pronuncia Cass. Civ. n. 8459 del 5 maggio 2020 ha definitivamente regolato la disciplina, stabilendo che l’omessa informazione del concepimento da parte della donna consapevole della paternità, anche in assenza di precise disposizioni di Legge in merito, si traduce in un comportamento che di fatto determina un danno agli interessi del nascituro, suscettibile di richiesta di risarcimento ai sensi dell’art. 2043 c.c.

Il comportamento della madre, altresì, determina per il padre l’impossibilità di estrinsecare il rapporto di filiazione, con un danno all’identità genitoriale dell’uomo che è anch’esso risarcibile ai sensi dell’art. 2043 c.c.

 

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Avv. Piergiorgio Rinaldi, esperto in diritto di famiglia

 

 

 

 

 

 

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Avv. Piergiorgio Rinaldi
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