La rivalutazione dell’assegno di mantenimento ha lo scopo di adeguare al costo della vita il potere di acquisto del contributo stabilito dal giudice. Siamo abituati a considerare tale adeguamento come un valore in crescita, poiché in genere il paese si trova in condizioni di inflazione crescente.
Tuttavia, in caso di deflazione, come in questo periodo, l’indice Istat registra una diminuzione.
Diminuirà quindi anche l’assegno di mantenimento?
Inoltre: l’assegno può diminuire oltre il limite fissato dal giudice?
Rivalutazione assegno di mantenimento. Quando?
La rivalutazione dell’assegno di mantenimento viene calcolata su base annua, secondo gli indici Istat relativi al costo della vita per famiglie di impiegati e operai (indice FOI).
E’ la legge sul divorzio a prevedere, all’art. 5 co 7, l’adeguamento automatico; pertanto, quest’ultimo è da applicarsi sia alla separazione che al divorzio, a prescindere dal fatto che sia stato previsto espressamente in sentenza.
Per calcolare la rivalutazione assegno di mantenimento, basta un’App messa a disposizione dall’Inps.
Mantenimento e diminuzione del FOI
Se l’indice Istat registra una diminuzione del costo della vita, come nell’ultimo anno, anche l’assegno di mantenimento deve rivalutarsi e diminuire.
Ma è possibile “scendere” al di sotto di quanto stabilito dal giudice, se il calcolo lo consente?
Ricapitoliamo: se scende l’indice Istat, scende l’adeguamento dell’assegno di mantenimento. In caso di indici fortemente negativi, il calcolo che ne può risultare potrebbe addirittura scendere al di sotto della cifra minima stabilita dal giudice a titolo di mantenimento (es. 600 euro diventano 598 euro). Posso pagare meno di quanto ha stabilito il giudice?
Riduzione dell’assegno
Nonostante il FOI possa portare l’assegno a valori addirittura inferiori a quanto stabilito dal giudice, non possiamo pagare meno di quanto stabilito in sentenza. Se quindi il giudice ha stabilito 600 euro di mantenimento e l’indice Istat consenta di portare l’assegno a 598 euro, pagheremo comunque 600 euro. Non è ovviamente obbligatorio pagare in ragione dei valori registrati nell’anno precedente: l’indice fluttua e gli aumenti già registrati non diventano diritti acquisiti.
Per quanto l’adeguamento possa oscillare in negativo, non potrà comunque ridurre l’assegno al di sotto di quanto stabilito come importo minimo dal giudice.
L’assegno, quindi, non deve mai scendere sotto l’importo base.

Avv. Piergiorgio Rinaldi, esperto in diritto di famiglia
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