Si può sospendere l’assegno di mantenimento durante le vacanze estive? In genitore non collocatario, durante le vacanze estive, può attuare il mantenimento diretto?
Assegno di mantenimento durante le vacanze estive
Durante le vacanze estive, il genitore non collocatario mantiene di fatto in maniera diretta i figli per i quali, nel corso dell’anno, paga un assegno di mantenimento mensile.
Spesso, quindi, viene chiesto all’avvocato matrimonialista se durante il periodo delle vacanze estive si possa sospendere o ridurre l’assegno a favore dei figli.
Cosa succederebbe, quindi, se il genitore non collocatario decidesse di sospendere o di ridurre l’assegno di mantenimento durante le vacanze estive?
Si esporrebbe alle conseguenze dell’inadempimento: quindi al recupero coattivo del credito o addirittura a conseguenze in sede penale.
La questione è stata presa in considerazione spesso dalla Cassazione. In merito possiamo dire che l’orientamento è ormai decisamente consolidato. La Cassazione basa la sua interpretazione del contributo in favore della prole sul fatto che si tratterebbe di un’unica prestazione annuale ripartita in 12 mensilità.
La reale natura dell’assegno di mantenimento
Il contributo a favore dei figli non è un rimborso spese che si versa al genitore collocatario per ristorarlo delle anticipazioni sostenute in favore dei minori. Il contributo mensile in favore dei figli va infatti considerato come una rata (1/12) di un importo da valutarsi su base annuale.
In buona sostanza, il contributo che si versa ogni mese è una delle dodici rate che compongono un importo complessivo che ogni anno deve essere versato in favore della prole.
E se il mantenimento è diviso in rate..
..allora queste sono da pagarsi ogni mese, anche nei mesi di vacanza, quando i figli si trovano ad essere in strettissimo contatto con il genitore non collocatario che fornisce prestazioni “in natura” (cibo, vestiario, etc.).
Accordarsi per una riduzione, si può?
Il diritto dei figli ad essere alimentati dai genitori è “indisponibile”, vale a dire che non può essere oggetto di accordi privati che ne dispongano. Questi accordi sono quindi nulli.

Avv. Piergiorgio Rinaldi, esperto in diritto di famiglia
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