Rinuncia all’assegno di mantenimento

Rinuncia assegno di mantenimento

La rinuncia all’assegno di mantenimento può essere introdotta nell’atto di separazione consensuale, ma la sua efficacia è limitata. L’accordo con il quale si rinuncia all’assegno di mantenimento può essere soggetto a modifica.

La rinuncia all’assegno di mantenimento

I coniugi, in presenza di sufficienti redditi propri, possono legittimamente rinunciare a qualsiasi pretesa economica, ma un accordo di questo genere non può essere definitivo e immodificabile.

La tesi prevalente esclude una rinuncia preventiva all’assegno di mantenimento, rientrando l’assegno tra i diritti inderogabili dei coniugi nascenti dal matrimonio (art. 143 c.c.).

E’ altresì nulla la rinuncia all’assegno fatta dal coniuge che si trova nelle condizioni per ottenerlo: il suo diritto può comunque essere fatto valere in ogni tempo.

Se muta la situazione personale o economica, il coniuge, anche se ha rinunciato, conserva intatto il diritto di chiedere l’assegno in sede di modifica delle condizioni di separazione.

Altre ipotesi di rinuncia

Allo stesso modo, sono nulli gli accordi dei coniugi in sede di separazione con cui essi regolano i propri rapporti economici in relazione al futuro divorzio.

E’ nulla anche la rinuncia all’assegno quando l’importo ha natura alimentare, quando cioè serve a provvedere ai bisogni primari ed essenziali dell’ex coniuge o dei figli che si trovino in stato di bisogno e nell’impossibilità di provvedere alle esigenze fondamentali di vita (Cass. 3115/1984).

Ipotesi contrarie

Una tesi opposta ammette, invece, nel silenzio della legge e data la natura assistenziale del vincolo coniugale, che il coniuge possa rinunciare all’assegno di mantenimento.

I coniugi dunque sarebbero liberi di decidere di non pagare alcun assegno di mantenimento, così come possono decidere di non corrisponderlo con periodicità ma di versarlo in un’unica soluzione (Cass. 7127/1997) o di determinarne l’ammontare.

In ogni caso, l’obbligo di pagare l’assegno di mantenimento (e quindi il diritto di percepirlo) cessa nelle seguenti ipotesi:

  • Passaggio in giudicato della sentenza, anche non definitiva, di divorzio
  • Passaggio in giudicato della pronuncia di nullità del matrimonio
  • Delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità
  • Avvenuta riconciliazione dei coniugi.

 

Rinuncia all'assegno di mantenimento

Avv. P. Rinaldi, Cassazionista, esperto in diritto di Famiglia

 

 

 

 

 

 

 

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Avv. Piergiorgio Rinaldi
Avv. Piergiorgio Rinaldi
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