SOCIAL MEDIA E IMMAGINE DEL MINORE

social media minore

L’immagine del minore

I minori hanno diritto a che la loro immagine non sia divulgata, esposta oppure pubblicata.

Il diritto all’immagine del minore viene solitamente protetto attraverso l’accordo fra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, che dispongono nell’interesse esclusivo del figlio

E in caso di separazione?

Quando interviene una separazione, la diffusione dell’immagine del minore prevede il consenso di entrambi i genitori, esattamente come prima della separazione.

Tuttavia, è assai frequente che dopo la separazione avvenga che uno dei coniugi si rechi dall’avvocato matrimonialista a lamentare una lesione del diritto del minore derivante dalla diffusione senza consenso di foto e immagini che lo ritraggono su Facebook, Instagram, WhatsApp.

La domanda da rivolgersi, pertanto, è la seguente: i social rappresentano un’occasione di diffusione indebita dell’immagine del minore ove manchi il consenso dell’altro genitore?

I social e il minore

La pubblicazione di contenuti relativi ad un minore  all’interno di una pagina web, di un blog, di un social network, presuppone la consapevolezza e l’accettazione che altri soggetti possano prendere visione degli stessi, con conseguente assunzione di rischi da parte del soggetto che immette l’immagine in rete.

La Cassazione

La Corte di Cassazione, in materia è stata chiara: l’introduzione dell’immagine del minore su un social non necessita di alcun accertamento circa la potenzialità diffusiva di tale contenuto. In pratica, porre un minore in rete rende certo che ci sarà diffusione della sua immagine senza necessità di fornire prove in merito.

La potenzialità diffusiva del mezzo, rende quindi realizzabile una potenziale metastasi diffusiva ipoteticamente lesiva degli interessi del minore.

Il giudice tutelare

Nel campo della diffusione dell’immagine del minore, inoltre, non basta nemmeno il consenso di entrambi i genitori!

Infatti, la diffusione dell’immagine è un atto di straordinaria amministrazione (Cass. Civ. 21614/2004), che esula dalla normale amministrazione degli interessi del figlio: trattasi infatti di concessione di un diritto personale di godimento ex art 320 co 1 c.c. che necessita della valutazione del giudice tutelare.

Tuttavia, se il figlio è infrasedicenne, non serve l’autorizzazione del giudice tutelare ma basta l’accordo dei genitori. In caso di figlio ultrasedicenne, è il figlio stesso che può validamente esprimere il proprio consenso alla divulgazione (Trib. Treviso 17 marzo 2010).

Avv. Piergiorgio Rinaldi – Matrimonialista in Roma

social minore

Avv. Piergiorgio Rinaldi, esperto in diritto di famiglia

 

Author Profile

Avv. Piergiorgio Rinaldi
Avv. Piergiorgio Rinaldi
La realta' della famiglia in crisi richiede conoscenze approfondite ed una dedizione assoluta. Soprattutto, richiede pratica quotidiana e grande passione personale. Per arrivare al migliore accordo.