Il 6 aprile è entrato in vigore l’art. 570 bis del codice penale. Ma davvero cambia qualcosa per le vittime?
L’articolo 570 del codice penale, per essere sbrigativi, recita più o meno che chi si sottrae ai doveri di assistenza derivanti dalla qualità di coniuge o di genitore, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotrè euro a milletrentadue euro.
Significa che non si possono disperdere i beni del figlio o del coniuge in maniera irresponsabile e che non si possono far mancare gli alimenti né al coniuge né ai figli minori o disoccupati, altrimenti, ci si espone ad una querela da parte della persona offesa.
Il nuovo articolo 570 bis c.p. apporta una piccola aggiunta.
Salutato come una rivoluzione, il predetto articolo specifica semplicemente che quanto asserito nell’articolo 570 vale anche per coloro che abbiano sperimentato fin troppo bene cosa significhi separarsi e divorziare e che –magari da tempo- già si scambiano degli assegni alimentari.
Dove sarebbe la portata rivoluzionaria dell’articolo?
In realtà, a parte la scarsa utilità di specificare che la possibilità di querelare per mancato versamento degli alimenti spetta anche a chi abbia già affrontato la separazione o il divorzio…non sembrano esserci novità di rilievo, poichè in teoria il carcere era già previsto a carico del coniuge inadempiente.
Ma per le vittime cosa cambia?
Nulla.
L’art. 570 c.p. era già utilizzato in maniera estensiva da qualsiasi matrimonialista che vedesse i propri assistiti privati del mantenimento.
Ogni avvocato divorzista alle prime armi sapeva già come invocare questa disposizione di Legge per difendere i propri clienti.
Il problema è un altro, e chi ci è passato lo sa.
E’ del tutto inutile creare nuovi articoli di legge se quelli vecchi sono già ampiamente disapplicati o addirittura sconosciuti.
Chi è vittima di mobbing familiare, prima di rivolgersi ad un avvocato, spesso non conosce neanche le basi della propria autodifesa, nemmeno dopo essersi rivolto ad un centro antiviolenza. Figuriamoci se è interessato a innovazioni puramente accademiche.
Il problema delle vittime di maltrattamenti e abusi sono le prove: non sono mai abbastanza, mai convincenti come si vorrebbe, spesso le circostanze sono ridotte a semplice “bisticcio” e rispedite al mittente sotto forma di archiviazione delle indagini. Il tutto, nel rischio che si attivino meccanismi di ritorsione.
E i reati depenalizzati?
A fronte di un banale richiamo ad una pena detentiva che è sempre esistita, spacciato per una rivoluzione legislativa, sono rimaste nell’ombra le depenalizzazioni di reati gravi che invece richiedono una tutela penalistica, e di cui facciamo un breve e sbrigativo esempio con riferimento al solo 2017:
- 19 co 2 l. 194/78 ABORTO CONTRARIO AI TERMINI DI LEGGE (oltre i tre mesi)
- 627 c.p. SOTTRAZIONE DI COSE COMUNI (il furto di cose mobili appartenenti a comproprietari)
- 635 co. 1 c.p. DANNEGGIAMENTO
- 594 c.p. INGIURIA
- 527 c.p. co 1 ATTI OSCENI
- 528 p. PUBBLICAZIONI E SPETTACOLI OSCENI
Il resto potete leggerlo su Internet: scoprirete che si tratta di un elenco molto lungo.
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- La realta' della famiglia in crisi richiede conoscenze approfondite ed una dedizione assoluta. Soprattutto, richiede pratica quotidiana e grande passione personale. Per arrivare al migliore accordo.