LA MADRE O IL PADRE POSSONO ANDARSENE DALLA CASA CONIUGALE PORTANDO CON SE’ I FIGLI?
E’ sempre stato oggetto di discussione l’allontanamento del padre o della madre dalla casa coniugale con i figli minori, prima della separazione.
Ogni avvocato divorzista si è trovato almeno una volta di fronte ad un caso simile: il coniuge che abbandona la casa coniugale, allontanandosi insieme ai figli minorenni.
Tale allontanamento comporta la sottrazione ingiustificata all’altro genitore -marito o moglie poco importa, benchè in genere la condotta sia attuata prevalentemente dalle donne in stato di necessità- del contatto con i figli.
QUALI SONO LE CONSEGUENZE DELL’ABBANDONO?
Casi del genere comportano l’addebito della separazione a carico del coniuge che lasci l’abitazione sottraendo i minori. Ciò comporta in genere anche l’affidamento dei figli minori alla controparte, unitamente all’assegnazione della casa coniugale e all’obbligo di versare il contributo per il mantenimento dei figli minori.
Deve quindi esserci una giusta causa che possa giustificare l’allontanamento dalla casa (tetto) coniugale.
È bene ricordare che l’allontanamento dalla casa coniugale prima della separazione, nella specie con i figli minori, al fine di escludere l’addebito, deve essere fondato su un motivo valido e urgente (es. violenza familiare), il cui onere probatorio grava su chi realizza questa grave violazione dei doveri coniugali.
L’ ADDEBITO DA ALLONTANAMENTO DEI FIGLI
Il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all’impossibilità della convivenza, salvo che si provi – e l’onere incombe a chi ha posto in essere l’abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto (Cass. 17056 del 2007; 12373 del 2005).
Ricordiamo che nell’ipotesi in cui l’allontanamento dalla casa coniugale coinvolga anche i figli minori, la prova della giusta causa deve essere molto più rigorosa.
La situazione d’intollerabilità deve essere quindi specificamente dimostrata anche in relazione ai figli.
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Avv. Piergiorgio Rinaldi
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La realta' della famiglia in crisi richiede conoscenze approfondite ed una dedizione assoluta. Soprattutto, richiede pratica quotidiana e grande passione personale. Per arrivare al migliore accordo.
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LA MADRE O IL PADRE POSSONO ANDARSENE DALLA CASA CONIUGALE PORTANDO CON SE’ I FIGLI?
E’ sempre stato oggetto di discussione l’allontanamento del padre o della madre dalla casa coniugale con i figli minori, prima della separazione.
Ogni avvocato divorzista si è trovato almeno una volta di fronte ad un caso simile: il coniuge che abbandona la casa coniugale, allontanandosi insieme ai figli minorenni.
Tale allontanamento comporta la sottrazione ingiustificata all’altro genitore -marito o moglie poco importa, benchè in genere la condotta sia attuata prevalentemente dalle donne in stato di necessità- del contatto con i figli.
QUALI SONO LE CONSEGUENZE DELL’ABBANDONO?
Casi del genere comportano l’addebito della separazione a carico del coniuge che lasci l’abitazione sottraendo i minori. Ciò comporta in genere anche l’affidamento dei figli minori alla controparte, unitamente all’assegnazione della casa coniugale e all’obbligo di versare il contributo per il mantenimento dei figli minori.
Deve quindi esserci una giusta causa che possa giustificare l’allontanamento dalla casa (tetto) coniugale.
È bene ricordare che l’allontanamento dalla casa coniugale prima della separazione, nella specie con i figli minori, al fine di escludere l’addebito, deve essere fondato su un motivo valido e urgente (es. violenza familiare), il cui onere probatorio grava su chi realizza questa grave violazione dei doveri coniugali.
L’ ADDEBITO DA ALLONTANAMENTO DEI FIGLI
Il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all’impossibilità della convivenza, salvo che si provi – e l’onere incombe a chi ha posto in essere l’abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto (Cass. 17056 del 2007; 12373 del 2005).
Ricordiamo che nell’ipotesi in cui l’allontanamento dalla casa coniugale coinvolga anche i figli minori, la prova della giusta causa deve essere molto più rigorosa.
La situazione d’intollerabilità deve essere quindi specificamente dimostrata anche in relazione ai figli.
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