LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO

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La modifica delle condizioni di divorzio o separazione può intervenire dopo molti anni dal procedimento con il quale una coppia ha definito la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Essa necessita di un apposito ricorso, esperito da un avvocato e introdotto ai sensi dell’art. 710 cpc, che deve essere presentato e discusso davanti a un giudice di Tribunale.

 

Perché si chiede la modifica delle condizioni di divorzio

In genere, la modifica delle condizioni di separazione o divorzio si chiede perché qualcosa è cambiato nelle condizioni economiche delle parti o della prole. Infatti, la richiesta più frequente è quella di ridurre o eliminare l’assegno di mantenimento. L’altra più frequente richiesta è quella che punta all’abrogazione del contributo versato a favore di un figlio divenuto nel frattempo indipendente. Sempre più frequenti, le richieste di modifica del collocamento dei minori.

La regola generale vuole che esistano “fatti nuovi sopravvenuti” di sufficiente rilevanza, che costituiscano “giustificati motivi” di modifica. Inoltre, deve essere già passata in giudicato la sentenza di separazione o di divorzio.

 

Oggetto della modifica delle condizioni

Se l’oggetto della separazione o del divorzio è lo “status”, vale a dire la condizione stessa di coniuge, l’oggetto della richiesta di modifica riguarda invece le obbligazioni nascenti dalla separazione o dal divorzio dopo che questi procedimenti sono terminati.

Esistono veri e propri casi di impoverimento che richiedono l’abbassamento dell’assegno di mantenimento. In questi casi, per vincere la causa, non basta dimostrare che esiste un abbassamento dei propri guadagni, ma occorre confrontare le condizioni economiche esistenti al momento della separazione o del divorzio con quelle attuali. In caso di sostanziale differenza, ha senso affrontare una causa. Diversamente sarà meglio soprassedere per evitare di dover pagare anche le spese processuali che seguono la soccombenza.

In causa, sarà necessario presentare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni per confrontarle con quelle già depositate in sede di separazione / divorzio.

 

Quale Tribunale è competente?

Per le obbligazioni di tipo economico, è competente ciascuno dei seguenti tribunali:

  • quello del luogo di residenza o domicilio del convenuto (art. 18 co. 1 cpc);
  • quello in cui l’obbligazione è sorta (cioè lo stesso Tribunale che ha pronunciato la sentenza di separazione o di divorzio, ai sensi dell’art. 20 cpc);
  • quello in cui l’obbligazione deve eseguirsi (foro facoltativo, ai sensi dell’art. 20 cpc).

Da notare che in relazione alla competenza per territorio, la giurisprudenza è mutevole e che ogni caso va specificamente valutato.

 

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Avv. Piergiorgio Rinaldi, esperto in diritto di famiglia

 

 

 

 

 

 

 

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Avv. Piergiorgio Rinaldi
Avv. Piergiorgio Rinaldi
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