Pagamento delle rette scolastiche private

Pagamento delle rette scolastiche private

Il pagamento delle rette scolastiche private deve essere diviso al 50% fra i genitori, salvo comunicazione del genitore dissenziente di validi e precisi motivi di contrarietà all’iscrizione.

Pagamento delle rette scolastiche private

In generale, i coniugi sono obbligati a concorrere in solido tra di loro al pagamento delle rette scolastiche private. L’esistenza di uno specifico accordo degli stessi in ordine alla scelta dell’istituto scolastico si dà quindi per scontata sino a dimostrazione contraria. Se un genitore propende per la scuola pubblica, deve quindi comunicarlo per tempo e adducendo motivi non generici.

Il generico dissenso al pagamento delle rette scolastiche private è quindi insufficiente. Il dissenso va motivato con argomentazioni precise. Ne deriva che il genitore dissenziente non può invocare a propria difesa il dissenso in ordine all’iscrizione dei figli a un determinato istituto scolastico privato se non abbia tempestivamente comunicato i motivi precisi del dissenso stesso. In questo caso, quindi, dovrà contribuire al 50%.

Dimostrazione del dissenso

Dobbiamo considerare che le spese di iscrizione alla scuola pubblica non sono spese straordinarie, mentre il pagamento dell’iscrizione e della retta degli istituti privati hanno natura straordinaria.

In mancanza della dimostrazione di un dissenso motivato, deve sempre affermarsi l’obbligo di entrambi i genitori di provvedere alle spese necessarie a far frequentare ai figli la scuola, anche se questa è privata. L’accordo si presume esistente se uno dei genitori abbia provveduto a effettuare l’iscrizione a scuola e l’altro non abbia manifestato alcun motivo di dissenso.

Pagamento delle rette e dissenso non motivato

La Cassazione parte dalla presunzione (Cass 26 settembre 2011 n 19607) che chi si è accollato per primo la spesa, sapendo di rischiare di non vedersi rimborsato/a, abbia agito col tacito assenso dell’altro genitore. La Cassazione presume inoltre che il genitore abbia agito nella ferma convinzione di fare il bene del figlio. Spetta quindi al genitore dissenziente dimostrare che vi fossero “validi motivi di dissenso” verso l’iscrizione alla scuola privata e che fossero stati adeguatamente espressi alla controparte. Il genitore dissenziente, quindi, se non dimostra di avere validi motivi di dissenso e di non averli adeguatamente comunicati, risponde in ogni caso del pagamento delle rette scolastiche.

 

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Avv. Piergiorgio Rinaldi, esperto in diritto di famiglia

 

 

 

 

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Avv. Piergiorgio Rinaldi
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