Chi paga il mutuo in caso di separazione, quando la casa coniugale viene attribuita ad uno solo dei coniugi? E a chi spettano le spese condominiali, le utenze, il mutuo? Ad entrambi i coniugi o all’assegnatario?
Gli oneri condominiali e l’assegnatario
Dopo la separazione, solitamente, il collocatario della prole gode anche dell’assegnazione della casa coniugale. Nasce quindi il problema di chi debba corrispondere gli oneri condominiali, sia quelli relativi alla gestione ordinaria che quelli inerenti la gestione straordinaria.
La regola generale vuole che il coniuge assegnatario paghi le spese condominiali ordinarie.
Le spese condominiali straordinarie, invece, sono a carico del proprietario dell’immobile, anche ove questi fosse il coniuge non assegnatario che non può più abitare nel proprio immobile.
Immobile in comproprietà
Se i coniugi, al tempo, avevano acquistato insieme la casa, le spese ordinarie di manutenzione saranno di competenza dell’assegnatario, mentre quelle straordinarie saranno divise al 50%.
Le tasse e le imposte sull’immobile
La casa coniugale, essendo solitamente adibita a “prima casa”, non è generalmente soggetta al pagamento dell’IMU. Ciò che va pagato, invece, è la TARI, imposta di competenza del coniuge assegnatario.
Chi paga il mutuo in caso di separazione
Alla banca non interessano le vicende personali della coppia, quindi non si pone certo il problema di chi paga il mutuo in caso di separazione. La crisi coniugale, quindi, non cambia il rapporto con l’istituto che ha erogato il mutuo: le condizioni contrattuali sono le stesse e continuano a vincolare entrambi i coniugi anche dopo la separazione e dopo il divorzio. La rata mensile di mutuo, quindi, salvo diversa (rarissima) disposizione del giudice, viene ripartita al 50% fra le parti.
E se la casa è in affitto?
Nel caso in cui la coppia, prima della separazione, vivesse in un immobile in locazione, all’assegnatario spetterà il pagamento dell’affitto nella misura del 50%. Spetta invece per intero nei casi -infrequenti- in cui il giudice disponga diversamente in ragione di una forte disparità economica esistente fra le parti.
Il contratto di locazione, per effetto della separazione, è volturato all’assegnatario in base all’art. 6 della Legge n. 392/1978. Per l’effetto, anche le utenze dovranno essere volturate.
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