Conservare il cognome del marito

conservare il cognome del marito

Dopo la separazione o il divorzio, a volte, si può conservare il cognome del marito. Non si tratta di una casistica frequente, tuttavia si può presentare l’esigenza di conservare il cognome del marito in alcuni casi eccezionali, ad esempio quando ad esso sia ricollegata l’immagine pubblica di una persona, l’apprezzamento della collettività o il ruolo professionale.

Durante la separazione

In genere, specie in sede giudiziale, la separazione è il momento in cui si volta pagina ed è molto raro che la moglie chieda di poter conservare il cognome del marito. Tuttavia, in presenza di benefici sociali particolari o in presenza di attività commerciali o professionali collegate a un preciso cognome, il mantenimento del vecchio cognome può essere ritenuto rilevante. In tal caso, la relativa domanda deve essere rivolta al giudice che viene investito del procedimento. Questi, in base a una valutazione discrezionale, valuterà se sia o meno il caso di accogliere l’istanza.

Analogamente, il giudice può vietare che la donna usi il nome del marito quando da ciò possa derivare un danno all’immagine dell’uomo.

Dopo il divorzio

Ottenere in sede divorzile di poter conservare il cognome del marito è quasi sempre più difficile, poiché il divorzio è destinato a recidere ogni legame e scioglie definitivamente il vincolo coniugale. Nel caso in cui il giudice conceda l’uso del cognome del marito, quest’ultimo potrà opporsi ricorrendo in appello.

L’ordinanza della Cassazione n. 654 / 2022

Nel gennaio 2022, la Cassazione ha stabilito che in tema di divorzio, l’autorizzazione alla donna di conservare il cognome del marito accanto al proprio costituisce una eventualità straordinaria, affidata alla decisione discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione è da compiersi secondo criteri di valutazione che non possono coincidere con il solo desiderio di conservare il riferimento a una relazione familiare ormai chiusa. La conservazione del cognome del marito, quindi, non si può chiedere per ragioni puramente sentimentali, ma deve giustificarsi con una ragione oggettiva e fondata su un preciso interesse economico o sociale. L’ordinanza dispone, altresì, che l’uso del cognome non deve recare pregiudizio al marito.

 

Separarsi e divorziare a Roma Avvocato diritto di famiglia Roma

Avv. P. Rinaldi, Cassazionista, esperto in diritto di Famiglia

 

 

 

 

 

 

 

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Avv. Piergiorgio Rinaldi
Avv. Piergiorgio Rinaldi
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