Il non collocatario e la giustificazione scolastica
In caso di separazione, potrebbe sorgere una domanda: chi dovrà firmare le giustificazioni per le assenze scolastiche? Ascoltando solamente la campana del genitore collocatario sembrerebbe che il non-collocatario non abbia il diritto di firmare le giustificazioni. Non è così.
Infatti, valgono le stesse regole previste per le ipotesi di genitori coniugati. Alla scuola, quindi, basterà la giustificazione di uno qualsiasi dei genitori, purchè non sia decaduto o sospeso dalla “potestà” genitoriale. Nulla vieta, quindi, che a giustificare l’assenza sia di volta in volta quello dei genitori presso il quale il figlio si sia trovato.
I risultati scolastici e le assenze
Quanto all’informazione sui risultati scolastici, se il genitore non collocatario non abbia modo di leggere quotidianamente il diario e di sapere quando si tengono i colloqui periodici, potrà comunque telefonare a scuola periodicamente ed informarsi in merito. Molte scuole, poi, nella loro autonomia, hanno istituito modalità di comunicazione periodica dei risultati scolastici via sms o via posta elettronica.
Quanto alle assenze, ormai è utilizzato ovunque il “registro elettronico” consultabile attraverso le credenziali d’accesso in remoto da entrambi i genitori.
Il Consiglio di Stato
Sul punto è intervenuto anche il Consiglio di Stato, sez. VI sent. 5825/2007, che, a fronte della richiesta di un padre separato non affidatario, di accedere agli atti relativi alla carriera scolastica dei figli, ha statuito il diritto del genitore di vigilare sull’istruzione della prole, affermando che “a fronte della richiesta del genitore, l’amministrazione scolastica, riconosciuta in astratto la sussistenza della posizione legittimante l’accesso, ha il dovere di valutare l’esistenza di elementi ostativi al diritto del soggetto di vigilare sull’istruzione dei minori e, in caso di mancanza di impedimenti legali, autorizzare il genitore alla consultazione delle informazioni”.
Ne consegue che il diritto del non affidatario di avere notizie sul profitto e sull’inserimento scolastico del figlio, sancito peraltro come dovere in base all’art. 155 cod. civ., si collega all’esistenza di una autonoma potestà che giustifica il pieno potere di accesso agli atti.
Avv. Piergiorgio Rinaldi – avvocato matrimonialista in Roma

Avv. Piergiorgio Rinaldi, esperto in diritto di famiglia
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