Se il genitore collocatario vuole cambiare la propria residenza e quella dei figli minori, deve ottenere il consenso dell’altro genitore o del giudice.
Se il collocatario vuole cambiare residenza
I genitori non perdono, per il solo fatto di voler trasferire la residenza lontano da quella dell’altro coniuge, l’idoneità a essere collocatari dei figli minori. Tuttavia, in caso di trasferimento di residenza, il collocamento potrebbe essere ridiscusso.
Il giudice, in questi casi, è chiamato a valutare se il trasferimento potrebbe di incidere negativamente sui figli minori. In pratica, il giudice deve decidere se il trasferimento sia in grado di ridurre il rapporto con il genitore non collocatario (Cass. 14 settembre 2016 n. 18087).
In caso di brevi distanze, il genitore collocatario può modificare la residenza propria e quella del figlio anche senza il consenso dell’altro genitore, purchè la decisione sia assunta senza incidere negativamente sulla possibilità di realizzare gli incontri tra il minore e il non collocatario. Sono quindi consentiti i trasferimenti all’interno dello stesso comune (nelle grandi città ciò può comportare spostamenti spesso importanti) o in comuni limitrofi.
Viceversa, porre una grande distanza fra il figlio e il genitore non collocatario, in genere non risponde all’interesse del minore.
In caso di grandi distanze
Il genitore collocatario che intenda trasferire la residenza presso un comune molto distante, dovrà chiedere il consenso all’altro genitore. In mancanza di tale consenso, dovrà fare istanza al Tribunale competente per chiedere l’autorizzazione a trasferirsi con la prole. In difetto, incorrerà nelle sanzioni previste all’art. 709 ter del codice di procedura civile.
In ogni caso, nell’ipotesi di disaccordo sul trasferimento della residenza, ciascun genitore può rivolgersi al giudice per chiedere una pronuncia che definisca cosa sia meglio fare nell’interesse dei figli. Il non collocatario può, in questa sede, agire persino per trasferire presso di sé il collocamento del minore, sostenendo che il cambiamento di residenza non risponderebbe all’interesse del figlio.
Se il collocatario trasferisce la residenza illegittimamente in uno stato diverso, l’autorità competente può ordinare il rimpatrio immediato come aspetto civile del reato di sottrazione internazionale di minore. La domanda di rimpatrio deve essere presentata entro un anno dalla data in cui si è verificato l’illecito trasferimento e può essere disattesa solo nel caso in cui sia dimostrato che il ritorno del minore arrecherebbe un grave pregiudizio a quest’ultimo.
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