La violazione degli obblighi di assistenza dei figli nati fuori dal matrimonio

obblighi assistenza familiare

La violazione degli obblighi di assistenza materiale nei confronti dei figli minori nati fuori dal matrimonio

in caso di cessazione di un rapporto di convivenza di fatto tra i genitori

 

a cura dell’Avv. Giampaolo Leggieri

L’inadempimento degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio è dal 6 aprile scorso penalmente sanzionato dall’art. 570 bis c.p. norma introdotta dal decreto legislativo n. 21/2018 che ha abrogato sia l’art. 12 sexies della legge n. 898/1970 che l’art. 3 della legge n. 54/2006.

Il nuovo art. 570 bis c.p. estende le pene previste dall’art. 570 c.p. “al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.

La norma introdotta dall’art. 570 bis c.p. combinata con l’abrogazione dell’art. 3 della legge n. 54/2006 pare avere modificato l’area del penalmente rilevante in relazione alla violazione degli obblighi di assistenza famigliare.

Nella vigenza dell’abrogato art. 3 della legge n. 54/2006, la giurisprudenza era giunta alla conclusione che il reato si configurasse anche nell’ipotesi di omesso versamento della somma determinata dal giudice civile per il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio e a seguito di cessazione di un rapporto di convivenza di fatto tra i genitori (Cass. penale, n. 25267/2017; Corte d’Appello di Venezia, sentenza n. 288/2017).

Non è ammissibile infatti la sussistenza nell’ordinamento di tutele differenziate a seconda che la prole sia nata in costanza di matrimonio o al di fuori di esso.

Una lettura combinata del dato normativo ne consentiva l’applicazione anche “nei procedimenti relativi ai figli minori nati fuori dal matrimonio”.

Ora però l’art. 3 della legge n. 54/2006 è stato abrogato e solo apparentemente sostituito dall’art. 570 bis c.p. che in realtà si riferisce al “coniuge” che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto o viola gli obblighi di natura economica in materia di affidamento dei figli.

Il principio di tassatività e di divieto di analogia in malam partem impediscono l’applicazione della norma a chi coniuge non è o non è mai stato.

Ne deriva che l’attuale art. 570 bis c.p. non è applicabile nel caso di omissione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento a favore dei figli nati da genitori non coniugati.

Si deve ritenere allora che la condotta del genitore non coniugato che non corrisponde l’assegno di mantenimento a favore del figlio minore nato fuori dal matrimonio rientri nella fattispecie di cui all’art. 570, comma 1, c.p. (Tribunale Penale di Treviso, sentenza 554/2018).

Tale norma, infatti, punisce “chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale”.

Nell’art. 570 c.p. il soggetto attivo del reato è anche il genitore non coniugato. Rientra nella specifica tutela penale anche la violazione degli obblighi di assistenza materiale del figlio posti a carico del genitore dalle norme del codice civile (Cassazione penale, S.U., n. 23866/13). La condotta di chi si sottrae all’obbligo di assistenza materiale è senza dubbio contraria all’ordine e alla morale della famiglia.

La solidarietà familiare non riguarda soltanto quella fondata sul matrimonio ma anche la famiglia di fatto ed è destinata a protrarsi anche dopo la cessazione della convivenza tra i genitori, dal momento che la presenza di un figlio minore è fonte di obblighi nei confronti del soggetto debole alla stregua di una nozione ampia di famiglia comprensiva di forme alternative al matrimonio destinate ad assumere identica dignità e tutela (Cassazione penale, n. 25498/2017, in relazione al reato di cui all’art. 572 c.p.).

il minore può testimoniare nel processo di separazione e di divorzio

Avv. Giampaolo Leggieri, esperto in diritto penale di Famiglia

 

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Avv. Piergiorgio Rinaldi
Avv. Piergiorgio Rinaldi
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