Non è possibile ottenere la restituzione dell’assegno di mantenimento versato, se l’importo di quest’ultimo viene successivamente ridotto dal giudice. La Cassazione a Sezioni Unite lo ha escluso con la sentenza n. 32914/2022. In caso di riduzione e di eliminazione dell’assegno di mantenimento o dell’assegno divorzile, quindi, deve essere esclusa la restituzione anche se i provvedimenti presidenziali che stabiliscono il mantenimento non sono successivamente confermati al termine del procedimento di separazione giudiziale. Tuttavia, la sentenza stabilisce che esiste un’eccezione. Infatti, la restituzione dell’assegno di mantenimento o dell’assegno divorzile è possibile in un caso: quando venga appurato che il beneficiario non aveva diritto di percepire il mantenimento. Ad esempio, se in viene stabilito che il coniuge non versava in stato di bisogno o se viene riconosciuto l’addebito della separazione.
Nessuna restituzione per fatti sopravvenuti
Si tratta di un principio già noto come “irripetibilità dell’assegno di mantenimento”. Questo principio impedisce che, in caso di separazione giudiziale o di divorzio, ove la sentenza elimini il diritto all’assegno venga disposta anche la restituzione degli importi provvisoriamente liquidati. Vista la sua natura assistenziale, infatti, il mantenimento è destinato a far fronte alle quotidiane esigenze della vita e si suppone che il beneficiario lo spenda interamente. Diversamente, il beneficiario dovrebbe “risparmiare” in previsione di un’eventuale restituzione futura e ciò è contrario alla natura assistenziale del contributo.
Il mantenimento eccessivamente determinato
La sentenza 32914/22 prevede, tuttavia, un’eccezione in caso di assegno di mantenimento particolarmente elevato. In questo caso, la somma erogata attraverso l’assegno di mantenimento, essendo eccedente rispetto ai bisogni del beneficiario, può essere soggetta a una parziale restituzione. Dovrà ovviamente essere sempre il giudice a valutare se ricorrono i presupposti per ammettere la parziale restituzione delle somme versate. Non sarà quindi possibile, per l’obbligato che non sia munito di una sentenza o di altro provvedimento, pretendere gli importi versati in eccesso.
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