Rinuncia alla responsabilità genitoriale

Rinuncia alla responsabilità genitoriale volontaria: limiti giuridici

Il tema della rinuncia alla responsabilità genitoriale volontaria può emergere nei procedimenti di separazione, specie in presenza di difficoltà economiche o personali, quando non sia possibile provvedere al mantenimento dei figli.
Tuttavia, l’ordinamento italiano non consente alcuna forma di rinuncia volontaria a tale responsabilità, né unilaterale né pattizia.
La responsabilità genitoriale, ai sensi dell’art. 316 c.c., è un dovere giuridico permanente, fondato sull’interesse superiore del minore. Non può essere oggetto di contrattazione, nemmeno tra genitori concordi. Un accordo che preveda la rinuncia alla responsabilità genitoriale è inefficace, anche se formalizzato con scrittura privata o atto notarile.
La normativa vieta qualsiasi rinuncia perché il minore ha diritto ad avere due genitori pienamente responsabili, anche in caso di separazione.

Perché la rinuncia alla responsabilità genitoriale è  inammissibile

La rinuncia alla responsabilità genitoriale non è prevista dall’ordinamento, nemmeno in presenza di difficoltà economiche o logistiche. Tale responsabilità comprende l’esercizio di funzioni educative, morali, affettive e patrimoniali.
Il giudice può regolare tempi e modalità della frequentazione, ma non può escludere un genitore dalla responsabilità, se non nei casi di decadenza.
È essenziale distinguere tra responsabilità genitoriale e affidamento del minore.
L’affidamento (vd. artt. 337-bis e ss. c.c.) regola con chi il figlio vivrà e chi gestirà le attività quotidiane. La responsabilità genitoriale, invece, attiene alle decisioni fondamentali della vita del figlio. Anche il genitore non affidatario mantiene normalmente la responsabilità, salvo provvedimenti giudiziali limitativi.
Le difficoltà economiche non giustificano una rinuncia alla funzione genitoriale.

Responsabilità e gestione delle difficoltà

La decadenza dalla responsabilità genitoriale è ammessa solo nei casi previsti dagli artt. 330 e ss. c.c., tramite provvedimento del tribunale.
Si tratta di situazioni eccezionali, in cui il comportamento del genitore risulta gravemente pregiudizievole per il minore. Al di fuori di tali ipotesi, il genitore conserva l’obbligo giuridico di esercitare il proprio ruolo.
L’ordinamento impone che entrambi i genitori concorrano alla crescita del figlio, anche in regime di separazione o divorzio. Il principio cardine resta l’interesse del minore, non la disponibilità personale del genitore ad assolvere o meno ai propri doveri.

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Avv. Piergiorgio Rinaldi
Avv. Piergiorgio Rinaldi
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