L’affido esclusivo ha, fra i suoi presupposti, che il giudice ritenga contrario all’interesse dei figli un eventuale affidamento condiviso fra entrambi i genitori.
Affido esclusivo per volontà delle parti?
L’affido monogenitoriale costituisce un’eccezione alla regola generale dell’affidamento condiviso posta dalla Legge (art. 337 ter c.c.) ed è giustificabile solo se l’applicazione di quest’ultimo risulti pregiudizievole per il minore.
I presupposti per l’affido esclusivo sono valutati dal Giudice in sede di separazione giudiziale. L’affido esclusivo può, tuttavia, essere disposto anche nell’ambito di una separazione consensuale, se i genitori sono d’accordo e se il Giudice ritiene che l’accordo dei coniugi sia meritevole di accoglimento. Tuttavia, perchè un genitore possa rinunciare all’affidamento, devono ricorrere serie motivazioni. Per non fare confusione, inoltre, chiariamo che non si può rinunciare alla responsabilità genitoriale (una volta chiamata “potestà”).
Quando si dispone l’affido esclusivo
In generale, il giudice decide per l’affidamento esclusivo in presenza di due principali cause (Cass. 18867/2011 e 26587/2009):
quando l’affido condiviso risulterebbe pregiudizievole per il minore;
quando uno dei genitori risulti manifestamente non idoneo ad assumere il compito di curare e di educare il minore.
Il genitore cui affidare il figlio in via esclusiva è scelto in base alla sua capacità di riconoscere le esigenze affettive del figlio e di preservare la continuità delle relazioni parentali mantenendo i rapporti familiari (Cass. 10 ottobre 2008 n. 24907).
La conflittualità fra genitori
L’esistenza di una forte conflittualità tra i genitori può determinare la necessità di disporre l’affido esclusivo in favore di uno solo di essi, quindi del genitore in grado di favorire al meglio i rapporti familiari e le esigenze affettive del minore.
Costituisce motivo frequente di affido esclusivo il perdurare di inadempimenti del genitore non collocatario in relazione alla corresponsione del contributo mensile disposto in sede presidenziale. Anche il disinteresse verso gli obblighi di cura e di sostegno è un frequente motivo atto a giustificare l’affidamento esclusivo, così come la scarsità delle frequentazioni a causa del disinteresse del genitore.
Altri comportamenti che giustificano l’affido esclusivo:
non adoperarsi per mantenere un sano rapporto tra il figlio e l’altro genitore;
non voler incontrare il figlio;
il genitore non collocatario salta i turni di frequentazione;
il genitore mostra di non possedere un progetto educativo;
indifferenza verso il figlio e mancanza di rapporti di lunga durata;
profonde carenze nei compiti di cura del figlio;
uso di sostanze stupefacenti da parte del genitore;
cattivo rapporto con i figli per via di violenza fisica pregressa;
il figlio rifiuta una delle due figure genitoriali, riferendo in udienza;
precaria salute mentale di uno dei genitori;
disturbo della personalità di uno dei genitori;
disturbo dell’identità di genere di uno dei genitori (Trib. Asti 17 giugno 2015).
Non è motivo di affido esclusivo la lontananza fra le residenze dei genitori, salvo che l’allontanamento sia un mezzo voluto per escludere l’altro genitore dalla vita del figlio.
Avv. P. Rinaldi, Cassazionista, esperto in diritto di Famiglia
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Avv. Piergiorgio Rinaldi
La realta' della famiglia in crisi richiede conoscenze approfondite ed una dedizione assoluta. Soprattutto, richiede pratica quotidiana e grande passione personale. Per arrivare al migliore accordo.
L’affido esclusivo ha, fra i suoi presupposti, che il giudice ritenga contrario all’interesse dei figli un eventuale affidamento condiviso fra entrambi i genitori.
Affido esclusivo per volontà delle parti?
L’affido monogenitoriale costituisce un’eccezione alla regola generale dell’affidamento condiviso posta dalla Legge (art. 337 ter c.c.) ed è giustificabile solo se l’applicazione di quest’ultimo risulti pregiudizievole per il minore.
I presupposti per l’affido esclusivo sono valutati dal Giudice in sede di separazione giudiziale. L’affido esclusivo può, tuttavia, essere disposto anche nell’ambito di una separazione consensuale, se i genitori sono d’accordo e se il Giudice ritiene che l’accordo dei coniugi sia meritevole di accoglimento. Tuttavia, perchè un genitore possa rinunciare all’affidamento, devono ricorrere serie motivazioni. Per non fare confusione, inoltre, chiariamo che non si può rinunciare alla responsabilità genitoriale (una volta chiamata “potestà”).
Quando si dispone l’affido esclusivo
In generale, il giudice decide per l’affidamento esclusivo in presenza di due principali cause (Cass. 18867/2011 e 26587/2009):
Il genitore cui affidare il figlio in via esclusiva è scelto in base alla sua capacità di riconoscere le esigenze affettive del figlio e di preservare la continuità delle relazioni parentali mantenendo i rapporti familiari (Cass. 10 ottobre 2008 n. 24907).
La conflittualità fra genitori
L’esistenza di una forte conflittualità tra i genitori può determinare la necessità di disporre l’affido esclusivo in favore di uno solo di essi, quindi del genitore in grado di favorire al meglio i rapporti familiari e le esigenze affettive del minore.
Costituisce motivo frequente di affido esclusivo il perdurare di inadempimenti del genitore non collocatario in relazione alla corresponsione del contributo mensile disposto in sede presidenziale. Anche il disinteresse verso gli obblighi di cura e di sostegno è un frequente motivo atto a giustificare l’affidamento esclusivo, così come la scarsità delle frequentazioni a causa del disinteresse del genitore.
Altri comportamenti che giustificano l’affido esclusivo:
Non è motivo di affido esclusivo la lontananza fra le residenze dei genitori, salvo che l’allontanamento sia un mezzo voluto per escludere l’altro genitore dalla vita del figlio.
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