Sposarsi e vivere separati

Sposarsi e vivere separati

Anche se il matrimonio impone l’obbligo di coabitazione, è possibile sposarsi e vivere separati? Avere due residenze diverse comporta la violazione dell’obbligo di coabitare?

 

L’obbligo di coabitare

Con il matrimonio, i coniugi assumono il dovere di coabitare. Questo obbligo presuppone che gli sposi scelgano di comune accordo il luogo in cui fissare la residenza familiare tenendo conto delle esigenze personali e della famiglia.

Spesso, però, a causa del lavoro, i coniugi non riescono a vivere sotto lo stesso tetto. Ci si è quindi chiesto se sia possibile conciliare l’obbligo di coabitazione con la fissazione di due residenze diverse.

In realtà, l’obbligo di coabitazione può essere attenuato dalle esigenze personali dei coniugi, ad esempio per motivi di salute, di lavoro o di studio. E’ vero che il codice civile impone l’obbligo di coabitare ai sensi dell’articolo 143, tuttavia la coabitazione ha da tempo assunto un’accezione più ampia che si apre al generale concetto di unità familiare e di collaborazione a un medesimo progetto di vita. La coabitazione, in pratica, è divenuta un elemento spesso simbolico e non essenziale. Per motivi contingenti, quindi, è eccezionalmente possibile fissare due separate residenze.

Sposarsi e vivere separati

Se esiste un unico progetto di vita che sia volto alla collaborazione e che esprima l’unità spirituale della famiglia, chi è sposato può anche avere residenza differente senza infrangere i doveri familiari.

In ogni caso, l’obbligo di coabitazione non può essere disatteso totalmente: ad esso deve riconoscersi un contenuto minimo inderogabile. Si può quindi decidere di sposarsi e vivere separati, tuttavia tale scelta deve avere carattere contingente e temporaneo e non può comportare, per un tempo indefinito, l’esclusione dalla vita e dalla quotidianeità dell’altro.

 

Violazione del dovere di coabitazione

Quando l’allontanamento volontario di un coniuge avvenga senza giusta causa, per motivi puramente personali non giustificati da esigenze lavorative o contingenti (come ad esempio una separazione in corso) e rifiuta di tornare a casa, viene effettivamente violato l’articolo 143 del codice civile. Se, oltre ad allontanarsi, il coniuge rifiuti di prestare l’adeguata assistenza materiale alla famiglia, ciò può comportare una responsabilità penale e l’addebito della separazione.

 

Separarsi e divorziare a Roma Avvocato diritto di famiglia Roma

Avv. P. Rinaldi, esperto in diritto di Famiglia 

 

 

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Avv. Piergiorgio Rinaldi
Avv. Piergiorgio Rinaldi
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