Gli effetti della separazione cessano con una dichiarazione dei coniugi o con un comportamento che indichi una riconciliazione, pertanto possiamo affermare che la separazione si può annullare. In gergo tecnico, si dovrebbe dire che la separazione si può “impugnare”. Ovviamente parliamo della separazione consensuale, in quanto quella giudiziale produce una sentenza che è sempre appellabile.
Ma anche la violenza è motivo di annullamento degli effetti della separazione consensuale.
La separazione omologata si può annullare
La separazione consensuale omologata può essere frutto di un vizio del consenso, e come tale si può annullare mediante la sua impugnazione in Tribunale. Ovviamente, le condizioni economiche contenute nella separazione saranno anch’esse travolte dall’impugnazione, ove questa sia accolta dal magistrato.
Ricordiamo che l’impugnazione della separazione è cosa ben diversa dalla richiesta di modifica delle sue condizioni.
Nella separazione si può ingannare
In sede di formazione dell’accordo, diamo per scontato che la controparte non oserebbe dichiarare il falso o distorcere i fatti. Eppure, può capitare che per evitare di affrontare una separazione giudiziale, si menta.
Nel 2017 fu emblematico il caso di una sentenza di merito che giunse ad annullare la separazione consensuale fra due coniugi palermitani, poiché il marito aveva trasferito alla moglie degli immobili privi di concessione edilizia pur di giungere a un accordo.
La violenza
Se il consenso alla separazione consensuale è stato estorto con la violenza, la separazione si può annullare.
La cosidetta “consensuale” altro non è che un accordo, e tutti gli accordi conclusi grazie a violenza o ricatto sono viziati nel consenso.
Come per ogni accordo o contratto, i vizi del consenso hanno un peso e determinano l’annullabilità dell’intesa raggiunta dalle parti.
In base all’art. 1435 del codice civile, la violenza deve avere delle caratteristiche tali da generare paura in una persona di normale sensibilità e impressionabilità. Tuttavia, si deve anche considerare l’età e le condizioni personali del soggetto che subisce l’asserita violenza, poiché esistono persone che vivono e subiscono la paura molto più intensamente di altre.
Il giudizio sull’idoneità della violenza o della minaccia a rendere annullabile la separazione consensuale, quindi, è sempre rimesso alla sensibilità del magistrato.
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