Spiare il coniuge è reato

Spiare il coniuge è reato

Spiare il coniuge costituisce reato? E’ possibile registrare o fotografare il coniuge in casa? Posso leggere a corrispondenza di mia moglie o di mio marito? Il coniuge può essere pedinato?

La privacy del coniuge

Ciascun coniuge deve rispettare la sfera privata e personale dell’altro. Generalmente non sono ammesse ingerenze nella privacy del proprio congiunto, tuttavia il diritto alla riservatezza deve essere contemperato con il dovere di assistenza.

I doveri di solidarietà non sono incompatibili con il diritto alla riservatezza: al contrario, ne presuppongono l’esistenza, poiché l’assistenza morale e materiale è possibile solo fra persone che si riconoscono pari dignità (Cass. Pen. 46202/2003 e n. 6727/1994).

Nella sfera della riservatezza rientra il diritto inviolabile alla libertà e segretezza della corrispondenza, già garantito dall’art. 15 della Costituzione.

E’ reato spiare il coniuge?

Ciascun coniuge può mantenere il riserbo sulla propria corrispondenza personale: solo in circostanze eccezionali e in presenza di un interesse oggettivo, l’altro coniuge o i familiari possono accedere alla stessa o chiedere di averne conoscenza.

L’intromissione di un coniuge nella sfera privata dell’altro può costituire una violazione dei doveri coniugali e quindi configurare un reato.

L’intercettazione delle telefonate o della corrispondenza, ad esempio, non può mai essere giustificata dal tentativo di scoprire e provare un tradimento (Cass. Pen. n. 6727/1994).

Quando un coniuge capta, interrompe o impedisce in modo illecito delle comunicazioni o conversazioni dell’altro, può configurarsi il reato di intercettazione fraudolenta, punito con la reclusione da 1 a 4 anni e previsto dall’art. 617 bis c.p.

Quando spiare è consentito dalla legge

Il pedinamento, per esempio effettuato da un investigatore privato, non è invece considerato illecito. Naturalmente, il soggetto pedinato non deve avere consapevolezza di tale attività, altrimenti ne sarebbe allarmato e la prosecuzione dell’attività investigativa costituirebbe una molestia.

Viceversa, appostarsi al fine di fotografare e documentare i comportamenti del coniuge è lecito, e il reportage fotografico entra sempre di più nel processo di Famiglia, al fine di dimostrare l’addebitabilità della separazione. E’ importante ricordare che gli appostamenti e i reportage fotografici possono essere svolti solo all’esterno e che è vietato fotografare all’interno di abitazioni private.

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Avv. Piergiorgio Rinaldi, esperto certificato in diritto di famiglia

 

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Avv. Piergiorgio Rinaldi
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