Le spese straordinarie non concordate non sono rimborsabili. Questa sarebbe la regola generale, tuttavia esistono numerose eccezioni. Quali le spese straordinarie da non concordare.
Spese straordinarie non concordate
Sapendo di dover sostenere delle spese straordinarie, il coniuge collocatario ha l’obbligo di informare l’altro genitore, per confrontarsi sull’effettiva necessità della spesa e sulle modalità della stessa (es. a quale medico rivolgersi per una visita specialistica).
Spesso è difficile accordarsi e, in casi di emergenza, è il genitore collocatario ad anticipare le spese senza avere il tempo di chiedere il permesso dell’altro.
In questi casi, possono verificarsi due ipotesi: 1) l’altro genitore rimborsa al 50% le spese sostenute; 2) l’altro genitore rifiuta il rimborso, sostenendo di non essere stato consultato e che comunque la spesa non fosse necessaria o urgente.
Quali spese straordinarie
Le tipiche spese straordinarie sono quelle mediche e quelle scolastiche ma ve ne sono di molti altri tipi.
Nella sentenza di separazione o di divorzio, in genere il giudice indica che le spese straordinarie vanno divise al 50% fra i coniugi. Solitamente, il giudice non fornisce la definizione di “spesa straordinaria”, ritenendo che le parti conoscano la distinzione fra le spese ordinarie e quelle straordinarie grazie ai propri avvocati. Per averne l’esatta elencazione, basta scaricare il protocollo d’intesa, cliccando qui.
La concertazione preventiva
La regola prevede che i coniugi (o ex tali) si confrontino sull’opportunità della spesa e su possibili alternative, scegliendo il giusto compromesso tra prezzo e qualità.
Esami diagnostici, visite odontoiatriche e specialistiche sono il tipico esempio di spesa “differibile” (quindi non urgente) sulla quale la concertazione preventiva deve essere attuata.
Anche la scelta della scuola presso la quale iscrivere il bambino è una decisione da sottoporre a concertazione, tuttavia in questo specifico caso esistono spesso emergenze dovute alla scadenza dei termini per l’iscrizione, che costringono il genitore collocatario a gestire la necessità in autonomia.
In caso di emergenza
Ebbene, in caso di concreta emergenza, anche senza il consenso dell’altro, il genitore collocatario può agire nell’interesse del minore gestendo autonomamente l’iscrizione scolastica o sottoponendo il figlio a esami medici e interventi.
Tuttavia, in questi casi resta un problema: l’altro si rifiuterà quasi sempre di pagare, sostenendo che sia mancato l’accordo e che esistevano alternative meno dispendiose.
Il vero problema, quindi, non è il poter agire in emergenza, quanto il recupero delle spese anticipate.
Obbligo di informare
Non esiste una regola generale, dovendosi valutare caso per caso.
Ad esempio, in una nota sentenza di cassazione, è stata data ragione al marito non collocatario, il quale aveva un’assicurazione estesa ai familiari per gli interventi chirurgici e grazie alla quale l’operazione sarebbe stata gratuita.
In altri casi, il consenso dell’ex si faceva desiderare da troppo tempo, ed è stata data ragione alla moglie.
Ogni caso, quindi, presenta delle differenze che vanno analizzate nella loro singolarità.
L’unica costante da tenere presente è la necessità di informare l’ex: se non si mette quest’ultimo in condizione di poter scegliere un’alternativa, il rimborso sarà impossibile da ottenere, a meno che non si provi che l’urgenza fosse improvvisa, imprevedibile e che occorresse intervenire nell’immediato (es. un ricovero d’urgenza).
Spese straordinarie da non concordare
Ricordiamo che non tutte le spese straordinarie sono subordinate al consenso dell’altro genitore. Esistono spese straordinarie da non concordare, che devono essere sempre rimborsate.
Il genitore che sostenga tali spese deve ricevere il 50% di rimborso a prescindere da qualsiasi assenso del non collocatario.
Un esempio tipico è costituito dal corredo scolastico di inizio anno. Per un elenco esaustivo delle spese per le quali non sia previsto l’accordo, in passato abbiamo pubblicato un articolo che puoi leggere quì.

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