Durante la separazione, al fine di stabilire l’assegno di mantenimento o il contributo per i figli, può essere considerata poco attendibile la ricostruzione dei redditi effettuata dal coniuge.
In questo caso, può essere chiesto al giudice l’accertamento patrimoniale sul coniuge, mediante strumenti telematici ed informatici.
Presupposti degli accertamenti patrimoniali sui redditi
La legge sul divorzio, all’art. 9, insieme all’art. 337-ter c.c., stabiliscono che per l’indagine patrimoniale debbano esistere delle condizioni, vale a dire dei presupposti imprescindibili.
Il primo di questi presupposti è la contestazione della documentazione reddituale prodotta dalla controparte e il secondo è l’insufficienza dei dati istruttori in merito.
La giurisprudenza ritiene che questi due elementi debbano essere entrambi presenti, pertanto la semplice contestazione è insufficiente se non è accompagnata dalla carenza della documentazione fiscale dell’avversario.
Il giudice e gli accertamenti patrimoniali sui redditi
Il giudice delegherà la Guardia di Finanza competente per territorio, al fine di svolgere indagini sulla persona di uno dei coniugi ed accertare: a) il tenore di vita reale, verificando l’acquisto di beni, come autovetture o simili b) esistenza di un patrimonio immobiliare c) congruenza della dichiarazione dei redditi.
La Guardia di Finanza, inoltre, può acquisire dati dall’Agenzia delle Entrate in merito ai dati bancari, postali e finanziari dell’interessato e può indagare sulla consistenza dei conti correnti.
Le finalità dell’accertamento
Le indagini sopra descritte assumono importanza ai fini della determinazione dell’assegno alimentare in favore del coniuge che “non abbia adeguati redditi propri” (art. 156 cod. civ.).
Al termine dell’indagine patrimoniale, in ogni caso, la valutazione circa il peso degli accertamenti nella causa di separazione spetterà non alla polizia tributaria ma al giudice.
Se i dati reddituali sono infatti forniti dalla Guardia di Finanza, la fase conclusiva e più importante resta quello del prudente apprezzamento del giudice, il quale determinerà sulla base delle informazioni raccolte il reale peso che queste dovranno assumere nella determinazione dell’assegno.

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