Le bollette in caso di separazione

Chi paga le bollette in caso di separazione, se la casa è stata assegnata dal giudice a un solo coniuge? E cosa accade se il coniuge assegnatario rifiuta di volturare le utenze?

Rifiuto di voltura delle bollette in caso di separazione

Nell’ipotesi di rifiuto della voltura delle bollette in caso di separazione, dobbiamo chiederci se l’intestatario possa estinguere le utenze per evitare che si accumuli della morosità. Non è infrequente, difatti, che il coniuge assegnatario, oltre a non volturare le utenze, non paghi per l’erogazione dei servizi che riceve, inducendo l’ex a provvedere al suo posto.

E’ quindi possibile “staccare” le utenze? Assolutamente no.

Dobbiamo infatti considerare che disdettare le utenze senza l’autorizzazione di un giudice costituisce condotta penalmente rilevante (Cass. Pen. sentenza n. 13407/2019). Il reato contestabile è quello previsto all’art. 393 del codice penale, rubricato come “esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle cose”. Si ha “violenza sulle cose” quando una cosa viene modificata, soppressa o ne viene cambiata la destinazione d’uso arbitrariamente. L’estinzione dei contratti che regolano l’erogazione delle utenze comporta il mutamento della destinazione delle materie oggetto di erogazione (gas, elettricità, etc.). In buona sostanza, se si vuole far valere le proprie ragioni, prima si deve ottenere la pronuncia di un giudice.

Come recuperare i pagamenti effettuati

Se l’assegnatario non paga le bollette in caso di separazione e lascia che al pagamento provveda il coniuge, quest’ultimo potrà rientrare in possesso delle somme anticipate promuovendo un ricorso per decreto ingiuntivo. Nel caso in cui la controparte rifiuti ancora il pagamento delle somme dovute, il ricorrente potrà dare luogo all’esecuzione sui beni dell’ex.

Come disdettare le utenze

Il distacco delle utenze deve essere autorizzato dal giudice, pertanto si deve formulare un ricorso ad hoc. L’articolo in base al quale fare ricorso è il 473-bis.39 co 2 cpc, che consente di far ammonire il coniuge che non rispetti un dovere collegato al collocamento della prole e che può far stabilire l’obbligo di volturare entro uno specifico termine, autorizzando in difetto il distacco delle utenze. Se l’ex non rispettasse il decreto del giudice, ricorrerebbero anche gli estremi per l’applicazione dell’art. 388 del codice penale (mancata esecuzione del provvedimento del giudice civile).

 

Separarsi e divorziare a Roma Avvocato diritto di famiglia Roma
Avv. P. Rinaldi, Cassazionista, esperto in diritto di Famiglia

 

 

 

 

 

 

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Avv. Piergiorgio Rinaldi
Avv. Piergiorgio Rinaldi
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