In caso di inadempimento all’obbligo di mantenere la prole, la riforma Cartabia prevede un nuovo strumento per garantire il recupero di corrette modalità di affido e -per quanto possibile- un migliore esercizio della responsabilità genitoriale.
Il nuovo articolo 473 bis.39 cpc
La tutela prevista dall’articolo in questione è tesa a prevenire tutte le inadempienze, sia economiche che di altro genere, che possano recare un pregiudizio al minore.
Si tratta di un articolo che estende i poteri del giudice, il quale vede rafforzare il suo ruolo “officioso”, vale a dire la propria capacità di intervento e la propria discrezionalità.
Rapporti con il vecchio articolo 709 ter cpc
L’articolo 473 bis.39 cpc manda in soffitta il “vecchio” articolo 709 ter del codice di procedura civile, il quale prevedeva sanzioni a carico del genitore inadempiente che andavano dalla semplice ammonizione sino al versamento di consistenti somme in favore della Cassa delle Ammende. Erano altresì previsti interventi sulla disciplina dell’affido e del collocamento per i casi più gravi.
Il nuovo articolo 473 bis.39 cpc si rifà al vecchio 709 ter cpc, tuttavia introduce una disciplina più dettagliata, prevedendo la possibilità di un risarcimento in favore del minore e una sorta di “pena pecuniaria” per ogni giorno di violazione dei provvedimenti del giudice. Il giudice, contrariamente al passato, potrà determinare in autonomia l’ammontare di tale somma.
A differenza del previgente sistema, è ora previsto che anche gli inadempimenti economici -e non solo le condotte contrarie a un corretto affidamento della prole- siano sanzionabili con il pagamento di una somma sino a € 5000 in favore della Cassa delle Ammende.
Quale giudice è competente?
Se è in corso una separazione o un divorzio di natura giudiziale, la competenza è del giudice che si sta occupando di tale procedimento.
Dopo una separazione o un divorzio, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento che si ritiene violato dal comportamento di una delle parti.
Nello specifico caso del trasferimento non autorizzato del minore in altro comune diverso da quello di residenza, è competente il Tribunale del luogo di residenza anagrafica del minore.
Il rito utilizzato è il nuovo procedimento unitario della famiglia previsto dalla riforma. L’impugnazione dei provvedimenti segue la disciplina dell’appello avverso i provvedimenti temporanei previsto dall’art. 474 bis.24 cpc.
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