IL TFR DEL CONIUGE DIVORZIATO

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QUANDO SI HA DIRITTO AL TFR DEL CONIUGE

La Legge sul divorzio stabilisce che, dopo il divorzio, il coniuge abbia diritto al 40% del TFR dell’ex. E in caso di separazione?

Niente TFR ai separati

Il coniuge che sia divorziato, che percepisca gli alimenti e che non si sia risposato, in base all’art 12bis della Legge sul Divorzio (L. 898/70)  ha diritto a prelevare una quota del TFR nel momento in cui l’altro smetta di lavorare.

In particolare, la quota di Trattamento cui si ha diritto, ammonta al 40% dell’intero trattamento di fine rapporto, in proporzione al numero di anni di matrimonio trascorsi.

Una formula molto semplificata del calcolo, potrebbe essere la seguente:  quota=(40% del Trattamento annuo) x (n° anni di matrimonio).

Solo i coniugi divorziati possono avere diritto a queste somme, mentre i coniugi separati non possono. Perché?

TFR solo ai divorziati. Perché?

L’unica fonte che prevede l’erogazione di una quota del TFR a favore dell’ex è la Legge sul Divorzio. Quest’ultima non dice nulla per quanto attiene la separazione; quindi, si deve ritenere che essere solamente separati non sia sufficiente per acquisire il diritto ad una quota del TFR, poiché la legge sul divorzio non si può interpretare estensivamente.

Quindi, occorre essere divorziati o, quanto meno, bisogna aver già presentato il ricorso per divorziare.

Inoltre, il coniuge che cessa il rapporto di lavoro, deve aver maturato il diritto al TFR successivamente al divorzio e non nel corso della separazione.

Esistono altri motivi?

Esiste anche una ragione molto più pratica: durante la separazione si mantengono intatti i diritti ereditari, pertanto, in caso di decesso del coniuge, si percepirà quanto resta del suo TFR  e anche l’intero complesso delle sue rimanenti sostanze. Potenzialmente si tratta di un complesso di beni di gran lunga maggiore rispetto al semplice trattamento di fine rapporto.

Attenzione: l’attribuzione del 40% del TFR non è automatica. Occorre fare un ricorso al giudice competente mediante un avvocato, che redigerà una istanza ai sensi dell’art. 12bis della L. 898/70.

Per esercitare il diritto al TFR, quindi, occorre passare per il giudice.

Avv. Piergiorgio Rinaldi – avvocato matrimonialista in Roma

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Avv. Piergiorgio Rinaldi, esperto in diritto di famiglia

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Avv. Piergiorgio Rinaldi
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