Gli accordi prematrimoniali sono una realtà in molti paesi. In Italia, al contrario, gli accordi in vista della separazione sono validi solamente dopo il matrimonio, quando la crisi coniugale è già insorta.
Gli accordi prematrimoniali
Non sono validi, quindi, gli accordi che regolamentano i rapporti tra i coniugi in caso di separazione o divorzio, se sono stipulati prima del matrimonio. Sono, in altre parole, vietati i patti con i quali la coppia stabilisca prima del matrimonio (“patti o accordi prematrimoniali”) il contenuto della separazione consensuale o del divorzio congiunto.
Quindi, ci si accorda solo dopo il matrimonio e dopo la sua crisi, come la Cassazione ha stabilito nella Sentenza del 21 dicembre 2012 n. 23713. Già prima di questa sentenza, la Cass. 10 marzo 2006 n. 5302 prevedeva che gli accordi dei coniugi in relazione al futuro ed eventuale divorzio con riferimento ai rapporti economici fossero nulli per illiceità della causa, data la natura assistenziale dell’assegno che tutela il coniuge più debole.
Illiceità della causa negli accordi prematrimoniali
In Italia, gli accordi con i quali i futuri coniugi regolamentano i reciproci rapporti in relazione a un futuro divorzio, sono nulli per illiceità della causa del contratto. Ciò, al fine di tutelare il coniuge più debole, al quale non è quindi concesso di disporre in anticipo del diritto di chiedere l’assegno di mantenimento.
Sono ad esempio nulli i patti con i quali si esonera per il futuro un coniuge a pagare l’assegno di mantenimento, per contrasto con i diritti inderogabili previsti all’art. 160 del codice civile. Per lo stesso motivo, quindi, i coniugi non possono accordarsi preventivamente sull’assegno di divorzio.
Sugli assegni di mantenimento e di divorzio, i coniugi possono accordarsi solo dopo l’insorgenza della crisi coniugale, in previsione del deposito di un ricorso congiunto per la definizione pacifica della controversia.
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