L’INVESTIGAZIONE PRIVATA NELLA SEPARAZIONE
L’investigazione privata fa parte delle cosidette “prove atipiche”, cioè quelle prove che non sono incluse nell’elenco codicistico. Tuttavia, il ruolo delle investigazioni è ormai crescente, soprattutto nelle cause di separazione o di divorzio.
Chi si rivolge all’investigatore?
Sono molti coloro i quali, con l’intento di provare l’addebitabilità della separazione al coniuge, cercano di procurarsi prove concrete per mezzo di un investigatore privato.
Non meno raro è il ricorso all’investigatore privato da parte dell’avvocato in cerca di riscontri in cause aventi ad oggetto la prestazione di lavoro dipendente. La prova dell’assenteismo, ad esempio, è spesso fornita attraverso il ricorso ad una agenzia di investigazioni.
Cos’è l’investigazione privata?
Essa consiste in un rapporto stilato da un privato cittadino autorizzato e munito di una regolare licenza.
Espletata l’attività investigativa, che può consistere in pedinamenti, produzioni fotografiche, registrazione di materiale audiovisivo, l’investigatore redige un rapporto che può essere depositato in giudizio ai fini probatori.
Tuttavia occorre ricordare che il rapporto dell’investigatore non è una prova ma uno strumento di prova, vale a dire che l’evento si ritiene provato solo dopo la valutazione del giudice circa la natura e l’attendibilità dell’investigazione e degli eventi.
L’investigazione come prova nella separazione e nel divorzio
Il rapporto investigativo ha quindi valore di semplice scritto proveniente da terzi soggetti e non ha immediato valore probatorio.
Gli scritti redati da terzi entrano nel processo come semplici indizi che hanno un valore di presunzione. La convinzione generale è invece che invece essi costituiscano immediatamente una prova schiacciante di medesimo rango di quelle previste nel catalogo codicistico.
Il tribunale di Milano sull’investigazione privata
Il Tribunale di Milano, ad esempio, non accetta l’investigazione privata, considerandola lesiva dei principi del giusto processo, caratterizzato dalla produzione di prove documentali e di testimonianze.
Una testimonianza scritta, secondo il Tribunale milanese, contraddice il principio secondo il quale la testimonianza, e quindi la prova, si forma all’interno del processo in contraddittorio fra le parti.
L’ostacolo è facilmente aggirabile facendo testimoniare l’investigatore a conferma del contenuto del rapporto. In tal caso è indispensabile che a testimoniare sia chiamato il soggetto che si è occupato direttamente dell’indagine, poiché non basta la narrazione di quanto riferito da un collaboratore all’investigatore.

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